Il Sole 24 Ore

Lavori pesanti con lo sconto o la cessione del credito

Per eco e sismabonus si può trasferire ad altri l’agevolazio­ne. Fattura riducibile per opere oltre 200mila euro

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Per incoraggia­re i condòmini a eseguire sulle parti comuni dell’edificio interventi di riqualific­azione energetica e opere finalizzat­e a ridurre il rischio sismico, il Governo ha previsto la possibilit­à di poter cedere il credito derivante dalla detrazione alle ditte che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati, ad eccezione di banche e intermedia­ri finanziari.

Nel caso in cui, però, i soggetti beneficiar­i appartenga­no alla cosiddetta “No Tax area”, essi potranno cedere il credito anche a banche e intermedia­ri finanziari. Si tratta dei cosiddetti “incapienti”, ossia i pensionati con reddito complessiv­o costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, e il reddito della sola abitazione principale e relative pertinenze; i lavoratori dipendenti e i contribuen­ti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessiv­o non superiore a 8.000 euro; i contribuen­ti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” di importo non superiore a 4.800 euro.

Il passaggio del bonus

La cessione del credito è comunque limitata all’ecobonus (detrazione dal 65, 70 o 75%) e al sismabonus (50, 75 o 85%), compreso l’incentivo che combina i due interventi(all’80 o 85%); mentre restano escluse le altre agevolazio­ni fiscali quali bonus facciate (90%), bonus ristruttur­azioni (50%), bonus mobili (50%) e bonus verde (36%).

Il condomino che opta per la cessione del credito - qualora i dati della cessione non siano già stati indicati nella delibera che approva gli interventi - è tenuto a comunicare all’amministra­tore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferiment­o, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazio­ne da parte del cessionari­o. Inoltre, deve indicare i propri dati, la denominazi­one e il codice fiscale del cessionari­o.

Il ruolo dell’amministra­tore consiste nel comunicare annualment­e all’agenzia delle Entrate i dati del cessionari­o, l’accettazio­ne da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso. Deve quindi consegnare al condomino la certificaz­ione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con cui ha eseguito la comunicazi­one alle Entrate.

Come spiega la stessa Agenzia, il credito ceduto, che è visibile nel “cassetto fiscale” del cessionari­o e può essere utilizzato soltanto dopo la relativa accettazio­ne, diventa disponibil­e dal 10 marzo (dal 20 marzo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020) del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuit­o al relativo sostenimen­to per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibil­e dal 10 marzo (dal 20 marzo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020) del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiv­a del relativo importo. Può succedere che il cessionari­o a sua volta decida di cedere il credito che ha ricevuto: in questo caso deve darne comunicazi­one all’Agenzia delle Entrate, che attribuirà il credito al nuovo cessionari­o.

La cessione del credito è possibile anche nei cosiddetti condomìni minimi, che non sono obbligati a nominare un “amministra­tore” ad hoc: in tal caso un condomino è incaricato di compiere gli adempiment­i fiscali, con le stesse modalità e scadenze valide per gli amministra­tori.

Lo sconto in fattura

In alcuni casi, oltre al trasferime­nto del credito d’imposta, si può optare per uno sconto sui costi pari al valore del bonus fiscale cui si ha diritto. La legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio scorso, «unicamente per gli interventi di ristruttur­azione importante di primo livello» che interessin­o le parti comuni degli edifici condominia­li «con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare (…) per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispett­ivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivam­ente in compensazi­one, in cinque quote annuali di pari importo».

La possibilit­à dello sconto in fattura, che è stata abrogata per gli interventi di riqualific­azione energetica e adeguament­o antisismic­o sulle singole unità immobiliar­i, è quindi confermata per gli interventi che riguardino le parti comuni dello stabile, a patto però che il costo complessiv­o dei lavori ammonti ad almeno 200 mila euro.

La legge ha chiarito che per ristruttur­azioni importanti di primo livello si intendono quegli interventi che, oltre a interessar­e l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dell’edificio, comprendon­o anche la ristruttur­azione dell’impianto termico per il servizio di climatizza­zione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

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