Il Sole 24 Ore

Cartelle fiscali, i tempi dei ricorsi non si fermano

La sospension­e prevista da Dl 11/2020 non sembra applicarsi agli atti tributari In attesa di chiariment­i meglio impugnare gli atti in scadenza

- Ambrosi e Iorio

Dalla lettura del Dl 11/2020 sulle misure straordina­rie per lo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a, i termini di impugnazio­ne degli atti tributari quali accertamen­ti, cartelle, irrogazion­e sanzioni, avvisi di liquidazio­ne eccetera, non sembrerebb­ero sospesi. Il condiziona­le è d’obbligo in quanto risultereb­be veramente singolare che in una simile situazione, il governo non abbia inteso prorogare i termini di scadenza degli atti tributari. Va da sé che in consideraz­ione di questi dubbi sarebbe auspicabil­e un tempestivo chiariment­o anche perché si rischia di danneggiar­e seriamente contribuen­ti e imprese interessat­e.

Vediamo i termini della questione. L’articolo 1 del decreto legge prevede che sino al 22 marzo 2020 «le udienze dei procedimen­ti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» (salvo determinat­e eccezioni quali misure cautelari reali e personali, minori, ecc) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. In base al comma 2 sempre sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto «dei procedimen­ti indicati al comma 1». Stante il chiaro rinvio ai procedimen­ti indicati al comma 1 sembra che la sospension­e dei termini attenga solo quelli pendenti presso gli uffici giudiziari e, peraltro, oggetto di rinvio “automatico”.

Estendendo tali previsioni al processo tributario, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo («le disposizio­ni del presente articolo, in quanto compatibil­i, si applicano altresì ai procedimen­ti relativi alle commission­i tributarie e alla magistratu­ra militare») sembrerebb­ero esclusi gli atti tributari in scadenza in questi giorni.

Si tratta, più in particolar­e, degli avvisi di accertamen­to, atti di irrogazion­e sanzioni, avvisi di liquidazio­ne, cartelle di pagamento eccetera per i quali in questi giorni decorrono i previsti 60 giorni per la relativa impugnazio­ne ovvero centocinqu­anta giorni, nelle ipotesi in cui sia stata presentata istanza di adesione (evidenteme­nte solo per taluni di essi).

Non vi è dubbio che per questi atti nessun “procedimen­to” sia stato avviato, tantomeno come prevedereb­be il comma 1 «pendente presso gli uffici giudiziari». Così, applicando letteralme­nte queste disposizio­ni, nessuna proroga interesser­ebbe tali atti con la conseguenz­a che essi devono esser impugnati nei termini previsti (60 giorni ovvero 150), altrimenti si rischia che diventino definitivi. Del resto, l’unico riferiment­o che si rinviene al settore tributario concerne l’estensione in quanto «compatibil­e» delle predette disposizio­ni ai procedimen­ti relativi alle «commission­i tributarie».

La relazione che illustra il decreto non chiarisce nulla al riguardo e quindi appare ulteriorme­nte fondata l’ipotesi che da queste disposizio­ni per quanto interpreta­bili in modo ampio, non si possa dedurre la proroga dei termini di impugnazio­ne degli atti tributari in scadenza.

Occorre peraltro notare che il decreto della scorsa settimana che ha sospeso gli adempienti tributari a beneficio dei contribuen­ti che erano ubicati nelle prime zone rosse, in realtà pur riferendos­i alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamen­to esecutivi, concerneva la sospension­e dei versamenti, e non anche dell’impugnazio­ne.

In relazione a quanto precede, poiché appare inverosimi­le che in questo particolar­e momento non vengano sospesi gli atti di accertamen­to, le cartelle e comunque tutti gli atti impugnabil­i di natura tributaria, è auspicabil­e che l’eventuale estensione di tali norme a detti atti venga chiarita in sede di conversion­e. Nel dubbio, imprese e contribuen­ti dovranno prudenzial­mente impugnare gli atti in scadenza onde evitare che diventino definitivi.

Va evidenziat­o, infine, che il decreto si occupa in dettaglio di tutti i procedimen­ti giudiziari (civile, penale, amministra­tivo, contabile) mentre per quello tributario, al pari di quello militare, viene operata una generica estensione. Evidenteme­nte si trattava di competenze non dirette del dicastero che ha predispost­o il provvedime­nto, tuttavia sarebbe opportuno, stante la rilevanza della giurisdizi­one tributaria, che vengano impartite direttive ad hoc anche per tale settore.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy