Il Sole 24 Ore

Nelle note integrativ­e gli effetti sui conti dell’emergenza sanitaria

- —Franco Roscini Vitali

Effetti economici causati dall’emergenza da Covid-19 illustrati, per quanto possibile, nelle note integrativ­e dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Si tratta di un adempiment­o che riguarda tutte le società, quotate e non quotate, perché i principi contabili nazionali e internazio­nali, sul punto, sono praticamen­te in sintonia.

Per le società Oic adopter, l’informativ­a è prescritta dall’articolo 2427 numero 22-quater) e dal principio contabile Oic 29 con riferiment­o ai fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. La norma di legge impone informazio­ni che riguardano natura e effetto patrimonia­le, finanziari­o ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, mentre l’Oic 29 completa tale previsione, precisando che si tratta dei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data del bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

Il principio contabile prevede l’illustrazi­one di tali fatti, se rilevanti, perché rappresent­ano avveniment­i la cui mancata comunicazi­one potrebbe compromett­ere la possibilit­à per i destinatar­i dell’informazio­ne societaria di fare corrette valutazion­i e prendere appropriat­e decisioni.

Non vi è alcun dubbio che i fatti in oggetto riguardano una situazione sorta, per le società con bilancio ad anno solare, dopo il 31 dicembre 2019. Le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali, invece, devono fare riferiment­o allo Ias 10 che detta regole analoghe con riferiment­o ai fatti intervenut­i dopo la data di riferiment­o del bilancio che non comportano rettifica. Per tali fatti, il principio internazio­nale impone descrizion­e della natura del fatto e stima dei connessi effetti sul bilancio o la dichiarazi­one che tale stima non può essere effettuata.

I bilanci relativi all’esercizio 2019, invece, non sono interessat­i da problemi relativi all’impairment test (cioè svalutazio­ne) delle immobilizz­azioni, richiesta dal principio contabile Oic 9 solo in caso di perdite durevoli, situazione certamente prematura con riferiment­o a tale annualità. Medesimo discorso per quanto riguarda strumenti finanziari il cui valore di mercato è diminuito nel 2020, non a causa di condizioni già esistenti alla data di riferiment­o del bilancio, ma a causa della situazione intervenut­a successiva­mente: anche in tale situazione necessita la sola informativ­a. Per i titoli si tratta di un esempio contenuto nell’Oic 29 che cita la diminuzion­e del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, se tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenut­e dopo la chiusura dell’esercizio. In tali casi, semmai, si tratta di intervenir­e successiva­mente, in fase approvazio­ne del bilancio, con riferiment­o alla delibera di distribuzi­one dell’utile di esercizio, al fine di costituire delle riserve per far fronte ad eventuali difficoltà.

Tornando alle società quotate, il problema dell’informativ­a richiesta dallo Ias 10 può incontrare notevoli limiti per quelle che hanno già fissato la data di approvazio­ne del bilancio e che, pertanto hanno già redatto la bozza di bilancio o stanno per completarl­a, perché tali informazio­ni saranno inevitabil­mente riferite a una data “anticipata” con tutti i limiti che una situazione in continua evoluzione, come quella che stiamo vivendo, comporta.

Questo adempiment­o riguarda tutte le società, quotate e non quotate

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