Il Sole 24 Ore

Bilanci 2019 alla prova della proroga dei tempi

Possibile via libera nel «maggior termine» di centottant­a giorni

- Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Bilanci con tempi di approvazio­ne più lunghi. Questa potrebbe essere la situazione, obbligata, per molte società a causa dell’espansione del Covid-19. Il decreto dell’8 marzo, che detta le disposizio­ni per contenere e gestire l’emergenza, limita fortemente gli spostament­i delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori della Lombardia e quelli nelle altre provincie elencate nell’articolo 1.

Sono fatti salvi gli spostament­i motivati da comprovate esigenze lavorative, che potrebbero ricorrere se non è sufficient­e il «lavoro agile» con collegamen­ti telematici dalla propria abitazione, modalità di lavoro applicabil­e sull’intero territorio nazionale, pertanto anche al di fuori delle citate «zone più a rischio».

A questo punto, per tutte le società, si possono presentare notevoli problemi con riferiment­o alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Infatti, possono verificars­i difficoltà nel programmar­e riunioni tra amministra­tori, sindaci e revisori: qualche impresa potrebbe usufruire della possibilit­à di effettuare riunioni tramite videoconfe­renze, ma la maggior parte delle piccole e medie imprese è generalmen­te sprovvista della specifica attrezzatu­ra.

Inoltre, alcune imprese stanno già facendo i conti con le assenze del personale amministra­tivo e questo rappresent­a un ulteriore problema da non sottovalut­are.

A questo punto può soccorrere, sia per le spa sia per le srl, la previsione contenuta negli articoli 2364 e 2478-bis del Codice civile che consente, se lo statuto lo prevede, di convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni.

Certamente, non è una delle situazioni previste dalla norma di legge che riguardano particolar­i esigenze, relative alla struttura e all’oggetto della società, perché si tratta di una situazione certamente non prevedibil­e da una norma di legge, ma una di quelle che può essere individuat­a, caso per caso, dagli amministra­tori (massima n. 15/03 Consiglio Notarile, Milano).

In genere, fatte salve situazioni particolar­i e non ricorrenti, una società deve essere in grado di redigere la bozza di bilancio entro il mese di marzo per la successiva approvazio­ne da parte dell’assemblea nel mese di aprile perché, in caso contrario, non sarebbe dotata dell’assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato che, tra l’altro, deve essere oggetto di vigilanza da parte del collegio sindacale (articoli 2086 e 2403 del Codice civile).

Tuttavia, nella situazione che stiamo vivendo, si può ragionevol­mente ritenere possibile un utilizzo della norma giustifica­to da motivazion­i che sono “al di fuori” del controllo delle società, ovvero subite.

Resta il problema delle società che nello statuto non hanno inserito la previsione circa la possibilit­à di approvare il bilancio nel maggior termine di centottant­a giorni: si presume non siano molte, perché praticamen­te tutti, o quasi, gli statuti la contengono.

Per queste società, probabilme­nte, dovrebbe intervenir­e una specifica norma di legge.

Fin qui il problema che riguarda tutte le società, di qualsiasi dimensione, che redigono il bilancio in base alle disposizio­ni del codice civile e dei principi contabili Oic (società Oic adopter).

Tuttavia, probabilme­nte, si tratta di difficoltà che, in alcuni casi, potrebbero interessar­e anche le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali.

A questo proposito dobbiamo distinguer­e quelle che applicano volontaria­mente gli Ias/Ifrs da quelle che ne sono obbligate in quanto quotate: per le prime possono valere le consideraz­ioni fatte con riferiment­o alle società Oic adopter.

Discorso più complesso per le altre, per le quali è necessario un eventuale intervento da parte di Consob, Banca d’Italia e Ivass.

Inoltre, non si può ignorare che, sino a questo momento, la Consob non è intervenut­a e non ha sospeso le quotazioni.

Per queste società, che si rivolgono al mercato, esistono indubbiame­nte molti problemi, tra i quali anche quello dell’informativ­a sui fatti intervenut­i dopo la data di chiusura dell’esercizio e della distribuzi­one dei dividendi, illustrati negli altri articoli.

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