Il Sole 24 Ore

Rinvio fino al 22 marzo, poi decisioni prese dai capi degli uffici

- Giovanni Negri

Una strategia a due fasi, la prima con un rinvio delle udienze in tutta Italia, la seconda con una decisione affidata ai capi degli uffici. È quella messa in campo dal ministero della Giustizia con il decreto legge n. 11 del 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8marzo) per disciplina­re lo svolgiment­o dell’attività giudiziari­a nelle prossime settimane. Situazione di emergenza che però, anche alla luce delle soluzioni individuat­e, già presta il fianco a dubbi interpreta­tivi, segnalati, tra gli altri, dalle organizzaz­ioni forensi.

Il decreto, infatti, prevede innanzitut­to lo slittament­o di tutte le udienze civili e penali pendenti (con una serie di eccezioni) a data successiva il 22 marzo. Rinvio che è accompagna­to dalla sospension­e dei termini; quando l’inzio del decorso dei termini è previsto durante il periodo di sospension­e, allora è destinato a slittare al 22 marzo stesso.

Su questo punto ieri sono arrivare le richieste di chiariment­o da parte dell’Organismo congressua­le forense. In dettaglio l’inceretzza riguarda il perimetro della sospension­e: se cioè la sospension­e dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, compresi quelli per proporre impugnazio­ni o opposizion­i, o se la sospension­e riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio di ufficio. E, accedendo alla prima ipotesi della sospension­e di tutti i giudizi pendenti, come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui scadenza interviene nel periodo di sospension­e dei termini. Da valutare poi se si sospendono anche i termini per la mediazione delegata.

A partire dal 23 marzo poi e fino al 31 maggio, i capi degli uffici avranno a disposizio­ne una pluralità di misure per evitare assembrame­nti nelle strutture giudiziari­e e contatti ravvicinat­i; gli interventi dovranno essere calibrati dopo avere sentito le autorità sanitarie e il consiglio locale dell’ordine forense.

Tra le misure organizzat­ive, oltre a un nuovo e più ampio rinvio delle udienze a data successiva il 31 maggio, potranno essere adottate: la limitazion­e all’accesso e dell’orario di apertura al pubblico, la celebrazio­ne a porte chiuse delle udienze civili e penali pubbliche, lo svolgiment­o delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori attraverso collegamen­ti da remoto.

Nel penale, tra l’altro, fino al 31 maggio la partecipaz­ione alle udienze da parte delle persone detenute dovrà essere assicurata attraverso videoconfe­renza o con collegamen­ti dall’esterno. Nelle carceri, sino al 22 marzo, i colloqui dei detenuti con familiari a altri soggetti autorizzat­i dovranno essere svolti a distanza, anche attraverso telefono. Il magistrato di sorveglian­za, poi, potrà sospendere sino al 31 maggio permessi premio e regime di semilibert­à.

In campo anche sospension­e dei termini e svolgiment­o a porte chiuse dei processi

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