Il rinvio delle udienze non blocca la riscossione
Per i contribuenti il rischio di dover saldare il conto senza potersi difendere
L’impatto del Dl 11/2020 sul processo tributarioèsubordinatoall’interpretazionecheintendedarsialrinviooperatodalcomma2dell’articolo1.Talecomma infatti prevede che sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attodei«procedimentiindicatialcomma1».Cioèiprocedimenticiviliepenali pendenti presso gli uffici giudiziari le cuiudienze(daierifinoal22marzo)sono rinviate d’ufficio a data successiva.
In sostanza, occorre comprendere se per «i procedimenti del comma 1» si debbanointenderegenericamentetutti quelli pendenti civili e penali o solo quelli pendenti rinviati con udienza finoal22marzo.Poichélanormaèapplicata anche al processo tributario, l’una o l’altra interpretazione potrebbero avere differenti conseguenze.
Nel caso si riferisse a tutti i procedimenti pendenti, la norma includerebbe le costituzioni in giudizio dei ricorsi già notificati all’ente impositore, le controdeduzioni in appello, l’appello incidentale, i controricorsi per cassazione, oltre evidentemente le memorie illustrative, le richieste di pubblica udienza, ecc. In altre parole, risulterebbero inclusi tutti gli atti del processo già avviato, a prescindere dalla precedente fissazione dell’udienza.
Nel caso si riferisse solo ai procedimenti la cui udienza è stata rinviata, le implicazioni al processo tributario sarebbero ridotte in quanto i termini sarebbero sospesi solo per quei procedimenti la cui udienza è stata rinviata d’ufficio dopo il 22 marzo. Le ipotesi riguarderebbero essenzialmente le memorie illustrative, il deposito di ulteriori documenti e le altre istanze che prevedono determinati termini.
Per l’una o per l’altra ipotesi, la normacomunquepareriferirsiaiprocedimentipendenti,conlaconseguenzache dovrebberorestareesclusigliattidiproponimento di tali procedimenti, come appelliericorsipercassazione.Nonparequindiipotizzabileunasospensione dei termini di impugnazione.
In ogni caso, occorre segnalare che il rinvio delle udienze riguarda anche le richieste di sospensiva del pagamento dovuto in via provvisoria nelle more del giudizio. Tale richiesta opera soltanto ove venga accolto dal giudice adito non scattando automaticamente. Si verifica così che se, da un lato, il giudice ha rinviato a nuovo ruolo o a data successiva, l’udienza per decidere in ordine all’accoglimento di tale sospensiva, dall’altro, il pagamento non viene sospeso almeno fino alla nuova data dell’udienza.
In termini pratici, a ciò consegue che salvo l’agente della riscossione decida autonomamente di bloccare tutte le attività cautelari e di riscossione, l’imprenditore si troverà involontariamente esposto al pagamento della somma, senza poter difendersi in alcun modo (stante il blocco/rinvio dell’udienza stessa).
Vi è da sperare, pertanto, che a fronte dei rinvii delle udienze, certamente necessari, si preveda anche una sospensione dell’attività di riscossione non limitata alle cartelle in scadenza delle sole ex zone rosse, bensì anche ai carichi già oggetto di impugnazione. Infine, le udienze potranno essere rinviate a data successiva al 31 maggio 2020. Una possibile via d’uscita sarebbe l’attuazione del provvedimento per le udienze a distanza.