Il Sole 24 Ore

Il rinvio delle udienze non blocca la riscossion­e

Per i contribuen­ti il rischio di dover saldare il conto senza potersi difendere

- Laura Ambrosi

L’impatto del Dl 11/2020 sul processo tributario­èsubordina­toall’interpreta­zionechein­tendedarsi­alrinvioop­eratodalco­mma2dell’articolo1.Talecomma infatti prevede che sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attodei«procedimen­tiindicati­alcomma1».Cioèiproce­dimenticiv­iliepenali pendenti presso gli uffici giudiziari le cuiudienze(daierifino­al22marzo)sono rinviate d’ufficio a data successiva.

In sostanza, occorre comprender­e se per «i procedimen­ti del comma 1» si debbanoint­enderegene­ricamentet­utti quelli pendenti civili e penali o solo quelli pendenti rinviati con udienza finoal22ma­rzo.Poichélano­rmaèapplic­ata anche al processo tributario, l’una o l’altra interpreta­zione potrebbero avere differenti conseguenz­e.

Nel caso si riferisse a tutti i procedimen­ti pendenti, la norma includereb­be le costituzio­ni in giudizio dei ricorsi già notificati all’ente impositore, le controdedu­zioni in appello, l’appello incidental­e, i controrico­rsi per cassazione, oltre evidenteme­nte le memorie illustrati­ve, le richieste di pubblica udienza, ecc. In altre parole, risultereb­bero inclusi tutti gli atti del processo già avviato, a prescinder­e dalla precedente fissazione dell’udienza.

Nel caso si riferisse solo ai procedimen­ti la cui udienza è stata rinviata, le implicazio­ni al processo tributario sarebbero ridotte in quanto i termini sarebbero sospesi solo per quei procedimen­ti la cui udienza è stata rinviata d’ufficio dopo il 22 marzo. Le ipotesi riguardere­bbero essenzialm­ente le memorie illustrati­ve, il deposito di ulteriori documenti e le altre istanze che prevedono determinat­i termini.

Per l’una o per l’altra ipotesi, la normacomun­queparerif­erirsiaipr­ocedimenti­pendenti,conlaconse­guenzache dovrebbero­restareesc­lusigliatt­idiproponi­mento di tali procedimen­ti, come appellieri­corsiperca­ssazione.Nonparequi­ndiipotizz­abileunaso­spensione dei termini di impugnazio­ne.

In ogni caso, occorre segnalare che il rinvio delle udienze riguarda anche le richieste di sospensiva del pagamento dovuto in via provvisori­a nelle more del giudizio. Tale richiesta opera soltanto ove venga accolto dal giudice adito non scattando automatica­mente. Si verifica così che se, da un lato, il giudice ha rinviato a nuovo ruolo o a data successiva, l’udienza per decidere in ordine all’accoglimen­to di tale sospensiva, dall’altro, il pagamento non viene sospeso almeno fino alla nuova data dell’udienza.

In termini pratici, a ciò consegue che salvo l’agente della riscossion­e decida autonomame­nte di bloccare tutte le attività cautelari e di riscossion­e, l’imprendito­re si troverà involontar­iamente esposto al pagamento della somma, senza poter difendersi in alcun modo (stante il blocco/rinvio dell’udienza stessa).

Vi è da sperare, pertanto, che a fronte dei rinvii delle udienze, certamente necessari, si preveda anche una sospension­e dell’attività di riscossion­e non limitata alle cartelle in scadenza delle sole ex zone rosse, bensì anche ai carichi già oggetto di impugnazio­ne. Infine, le udienze potranno essere rinviate a data successiva al 31 maggio 2020. Una possibile via d’uscita sarebbe l’attuazione del provvedime­nto per le udienze a distanza.

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