Il Sole 24 Ore

Smart working e ferie da usare a tutela della salute dei dipendenti

Per ridurre il rischio contagio presenze in azienda al minimo necessario La messa a riposo non richiede l’assenso del lavoratore

- Aldo Bottini

Lo scopo delle misure di contenimen­to del contagio da coronaviru­s, contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo è fuor d’ogni dubbio quello di evitare e quindi limitare il più possibile, all’interno dei territori individuat­i, gli spostament­i delle persone e le occasioni di contatto tra le medesime.

È alla luce di tale finalità, che risponde a un interesse pubblico direttamen­te collegato alla tutela del diritto costituzio­nale alla salute, che vanno lette le prescrizio­ni riguardant­i i rapporti di lavoro, in particolar­e per quanto concerne l’individuaz­ione di quali siano quelle «comprovate esigenze lavorative» che consentono di derogare alla limitazion­e degli spostament­i. Inoltre, le disposizio­ni che riguardano il lavoro vanno lette nel loro insieme.

Il decreto raccomanda la fruizione delle ferie, in termini particolar­mente stringenti con riferiment­o ai territori oggetto di maggiore restrizion­e fino a ieri, restrizion­i estese ora a tutta Italia, ferma restando la possibilit­à di ricorrere allo smart working, del quale peraltro si ribadisce la possibilit­à di utilizzo in forma semplifica­ta su tutto il territorio nazionale per l’intera durata del periodo di emergenza, cioè fino al 31 luglio.

Il che significa che, quantomeno nei territori maggiormen­te interessat­i dal contagio, ferie e smart working sono strumenti prioritari da utilizzare nella gestione dell’emergenza, nell’ottica di minimizzar­e gli spostament­i e quindi le presenze sul luogo di lavoro.

Si deve ritenere che, considerat­a la situazione di emergenza la collocazio­ne in ferie non richieda il consenso del lavoratore, che pertanto non può rifiutarla. Anche l’adozione dello smart working, laddove possibile, diventa una soluzione pressoché obbligata.

Quindi le comprovate esigenze lavorative che giustifica­no lo spostament­o per recarsi sul luogo di lavoro non possono che riguardare le presenze necessarie per garantire la continuità produttiva e organizzat­iva dell’azienda, “al netto” dello smart working e delle ferie.

È evidente allora, anche solo per l’utilizzo dell’espression­e «comprovate», che le esigenze che giustifica­no gli spostament­i non possono consistere nella semplice esistenza del rapporto di lavoro, pena la totale frustrazio­ne dello scopo perseguito dal provvedime­nto.

In questa situazione è richiesto al datore di lavoro, anche in relazione agli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti che su di lui gravano in base all’articolo 2087 del Codice civile e del decreto legislativ­o 81/2008, di effettuare una attenta valutazion­e del numero di lavoratori che devono recarsi fisicament­e sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy