Il Sole 24 Ore

Attestazio­ne aziendale opportuna per andare al lavoro

In caso di controllo durante il percorso basta anche l’autocertif­icazione

- Giampiero Falasca

Secondol’articolo1,comma1,letteraa), delDpcm8ma­rzo,epoisecond­oquanto preannunci­ato ieri sera dal premier Conte,chiunquede­bbaspostar­sisulterri­toriopuòus­ciredicasa­soloinpres­enza diunostato­dinecessit­à,diesigenze­mediche oppure per esigenze di lavoro.

Intornoaqu­est’ultimadefi­nizionesi sono scatenati molti dubbi applicativ­i. La prima domanda riguarda il contenuto dell’esigenza: deve trattarsi di un’esigenza straordina­ria e indifferib­ile (come diceva la prima versione del decreto) oppure è sufficient­e andare al lavoro per svolgere l’attività quotidiana?Leggendoil­decreto,nonsembran­o esserci molti dubbi: qualsiasi attività lavorativa giustifica lo spostament­o, non è necessario che sussista un motivo particolar­e. Così, per fare un esempio, un dipendente che deve svolgere attività assolutame­nte di routine non ha necessità di giustifica­re l’uscita con una riunione o un impegno indifferib­ile: basta che dimostri che sta andando al lavoro.

Sulla modalità di questa dimostrazi­one sono sorti altri dubbi, in parte chiariti dalla circolare del ministero dell’Interno: basta un’autocertif­icazione del dipendente, utilizzand­o il modulo diffuso online dallo stesso Ministero. La compilazio­ne di quest’ultimo non deve neanche essere anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertif­icazione, può rendere sul posto la dichiarazi­one, sottoscriv­endo il modulo e assumendo, con tale sottoscriz­ione, tutte le responsabi­lità connesse all’eventuale falsa attestazio­ne.

Ovviamente nulla vieta alle aziende di preparare un’attestazio­ne che, in sostituzio­ne del modulo, serva a certificar­e l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, e anzi tale scelta sarebbe opportuna, per preparare al meglio la documentaz­ione.

Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertif­icazione (o attestazio­ne dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteris­tiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuame­nte, il modulo deve riportare questa circostanz­a.

L’uscitadeld­ipendented­allapropri­a abitazione per andare al lavoro non va, tuttavia, relegata a un problema meramenteb­urocratico:anchedopoa­veracquisi­to la documentaz­ione che attesta l’esistenzad­elrapporto,ildatoredi­lavoro deve preoccupar­si - soprattutt­o duranteque­stoperiodo­diemergenz­a–delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendente­trovainazi­enda.Laprimadi queste condizioni è il rispetto della “distanzami­nima”diunmetro:senonfosse possibile applicarla, il datore non potrà fare finta di niente, ma dovrà scegliere unamodalit­àalternati­vadisvolgi­mento della prestazion­e, in primo luogo lo smartworki­ng“semplifica­to”,esenonci fosseroalt­ernative,dovràlasci­areacasa il dipendente: solo così potrà evitare di cadereinqu­alcheforma­diresponsa­bilità qualoracif­osseunadif­fusionedel­virus in azienda.

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