Attestazione aziendale opportuna per andare al lavoro
In caso di controllo durante il percorso basta anche l’autocertificazione
Secondol’articolo1,comma1,letteraa), delDpcm8marzo,epoisecondoquanto preannunciato ieri sera dal premier Conte,chiunquedebbaspostarsisulterritoriopuòusciredicasasoloinpresenza diunostatodinecessità,diesigenzemediche oppure per esigenze di lavoro.
Intornoaquest’ultimadefinizionesi sono scatenati molti dubbi applicativi. La prima domanda riguarda il contenuto dell’esigenza: deve trattarsi di un’esigenza straordinaria e indifferibile (come diceva la prima versione del decreto) oppure è sufficiente andare al lavoro per svolgere l’attività quotidiana?Leggendoildecreto,nonsembrano esserci molti dubbi: qualsiasi attività lavorativa giustifica lo spostamento, non è necessario che sussista un motivo particolare. Così, per fare un esempio, un dipendente che deve svolgere attività assolutamente di routine non ha necessità di giustificare l’uscita con una riunione o un impegno indifferibile: basta che dimostri che sta andando al lavoro.
Sulla modalità di questa dimostrazione sono sorti altri dubbi, in parte chiariti dalla circolare del ministero dell’Interno: basta un’autocertificazione del dipendente, utilizzando il modulo diffuso online dallo stesso Ministero. La compilazione di quest’ultimo non deve neanche essere anticipata rispetto a un eventuale controllo: se il dipendente viene fermato senza autocertificazione, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo il modulo e assumendo, con tale sottoscrizione, tutte le responsabilità connesse all’eventuale falsa attestazione.
Ovviamente nulla vieta alle aziende di preparare un’attestazione che, in sostituzione del modulo, serva a certificare l’esistenza di un rapporto di lavoro con la persona, e anzi tale scelta sarebbe opportuna, per preparare al meglio la documentazione.
Non sembra necessario, inoltre, compilare un modulo per ogni tragitto da e per il lavoro: potrebbe bastare una singola autocertificazione (o attestazione dell’azienda) con la quale sono descritte le caratteristiche minime del rapporto (sede di lavoro, orario tipico, eccetera). Se il dipendente non ha una sede fissa e si deve spostare continuamente, il modulo deve riportare questa circostanza.
L’uscitadeldipendentedallapropria abitazione per andare al lavoro non va, tuttavia, relegata a un problema meramenteburocratico:anchedopoaveracquisito la documentazione che attesta l’esistenzadelrapporto,ildatoredilavoro deve preoccuparsi - soprattutto durantequestoperiododiemergenza–delle condizioni di salute e sicurezza che il dipendentetrovainazienda.Laprimadi queste condizioni è il rispetto della “distanzaminima”diunmetro:senonfosse possibile applicarla, il datore non potrà fare finta di niente, ma dovrà scegliere unamodalitàalternativadisvolgimento della prestazione, in primo luogo lo smartworking“semplificato”,esenonci fosseroalternative,dovràlasciareacasa il dipendente: solo così potrà evitare di cadereinqualcheformadiresponsabilità qualoracifosseunadiffusionedelvirus in azienda.