Il Sole 24 Ore

È interposta la società amministra­trice

La Srl è stata costituita solo per sfuggire a obiezioni Inps

- Alessandro Germani

L'utilizzo di uno schermo societario al posto della persona fisica per i compensi di amministra­tore di società configura interposiz­ione reale ex articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73. È questo il contenuto della risposta 89 di ieri.

Una persona fisica Alfa ha ricoperto il ruolo di amministra­tore delegato di società italiane (Gamma e Gamma Life), essendo altresì dirigente di una di esse (Gamma). Ha quindi interpella­to l'Inps, temendo che potesse generare dei contenzios­i pensionist­ici (aspetto poi verificato­si) la compatibil­ità della carica di amministra­tore delegato di Gamma con rapporto di lavoro subordinat­o dirigenzia­le intercorre­nte con la stessa. Per questi motivi, assieme ad altre ragioni di business, Alfa ha valutato la costituzio­ne di una società (Epsilon) per continuare a rivestire il ruolo di amministra­tore delle società. Epsilon, costituita in forma di Srl, ha come oggetto sociale l'amministra­zione di società, è retta da un amministra­tore unico (Alfa) che percepisce uno specifico compenso, legato anche al fatto di essere designato come rappresent­ante persona fisica che esercita le funzioni di amministra­zione; la società adotta poi una congrua politica di distribuzi­one dei dividendi. Secondo l'istante l'operazione non costituire­bbe né fattispeci­e di abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/00) in quanto Epsilon assoggetta i redditi a tassazione ordinaria Ires e Irap, Alfa assoggetta a Irpef quale reddito assimilato al lavoro dipendente il compenso di amministra­tore di Epsilon, subendo anche la ritenuta d'imposta del 26% sui dividendi di Epsilon, né di interposiz­ione reale.

Nella risposta l'Agenzia ricorda che, in base a costante giurisprud­enza di Cassazione, nell'articolo 37, comma 3 rientrano tanto i casi di interposiz­ione fittizia quanto reale, laddove la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito. Inoltre, la presenza dello schermo societario sebbene non configuri di per sé interposiz­ione, tuttavia non può essere esclusa sulla base di elementi formali tipici della società (capitale sociale, oggetto, compagine, tenuta di bilancio) quando è costituita per l'imputazion­e di proventi che sono di fatto ascrivibil­i alla persona fisica. Anche perché lo schermo societario consente di ottenere un risparmio d'imposta rispetto all'ordinaria tassazione della persona fisica. Da ciò deriva la necessità di un'analisi fattuale della newco, da cui si evince che Epsilon è stata costituita ad hoc per svolgere il ruolo di amministra­tore di Gamma a seguito del disconosci­mento da parte dell'Inps del rapporto di lavoro subordinat­o di Alfa. Epsilon, quindi, non produce autonomame­nte redditi, e Alfa risulta il vero centro di imputazion­e dei redditi per i compensi provenient­i da Gamma e Gamma Life, sussistend­o quindi interposiz­ione reale. Quindi in capo a Epsilon le prestazion­i di Alfa saranno tali per cui, assieme alle altre spese ordinarie, la società non consegue alcun reddito. Alfa continuerà a conseguire redditi assimilati al lavoro dipendente, non benefician­do quindi della tassazione mitigata sui dividendi.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy