Il processo amministrativo va in ferie
Nei giorni tra 8 e 22 marzo c’è una sospensione identica a quella del periodo estivo
La giustizia amministrativa affronta il coronavirus con una logica diversa rispetto ai procedimenti civili: l’8 marzo 2020, secondo il Dl 11/2020, inizia un periodo feriale identico a quello che sospendei termini estivi.
Trale due domeniche (8-22 marzo ), inizia un periodo neutro per gli atti: ricorsi, istanze, motivi aggiunti che scadrebbero in tale intervallo, sono differiti a lunedì 23 marzo, come se i 15 giorni predetti fossero cancellati dal calendario.I giorni ante cedent il ’8 marzo vanno quindi calcolati( compreso sabato 7) nel totale dei giorni disponibili per proporre un ricorso. Non si sospendono i termini per chiedere autotutela su una Scia o formalizzare un silenzio, che non sono ritenuti termini processuali.
I giudici saranno impegnati,tr al ’8 e il 22 marzo, per l’ esame delle domande cautelar i, che riguardano la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Queste istanze sospensive saranno decise da un giudice monocratico invece che da un collegio. Subito dopo il 22 marzo, sulla stessa istanza cautelare vi sarà una nuova pronuncia, questa volta collegiale. Dall’8 marzo al 31 maggio inizia un periodo“cuscinetto ”, duranteil quale i presidenti degli organi giudicanti riordineranno le procedure di accesso fisico agli uffici.
Fino al 31 maggio si contrae la fase della decisione, perché tutte le controversie fissate per la trattazione passeranno in decisione sulla base degli atti scritti, salvo che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle alt reparti costituite,da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata perla trattazione. Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Quindi la discussione orale delle liti, che giàp rima dell ’8 marzo era opzionale, deve essere chiesta: ciò al fine di poter organizzare un ordinato svolgimento delle udienze. La mancanza della discussione orale impedirà al giudice di rilevare di ufficio le questionino n evidenziatedalle parti. Mancandol’ udienza di discussione, viene infatti meno l’ultima possibilità di colloquio con il giudice, cioè appunto la possibile segnalazione, da parte del collegio, di dubbi sulla giurisdizione o sulla tardività del ricorso; a ciò tuttavia potrà rimediarsi assegnando alle parti un termine ulteriore per memorie.
In futuro, sono poi previste agevolazioniperi processi in videoconferenza. Eventuali decadenze e prescrizioni collegate alle nuove prassi organizzative stabilite dai presidenti degli organi giudiziari, possono essere sanate con un’ istanza di rimessione in termini. Più delicata è la questione della decorrenza dei termini di prescrizione, che nel processoamministrativo sono ad esempio collegati alle domande di risarcimento danni: è escluso che si incorra in prescrizionio decadenze a causa di problemi organizzativi, mentre sarebbe stato più opportuno prevedere comunque una generale sospensione dei termini sostanziali e cioè impedire decadenze e prescrizioni delle domande di risarcimentodanni per il periodo coincidente con le difficoltà da coronavirus.