Il Sole 24 Ore

Il processo amministra­tivo va in ferie

Nei giorni tra 8 e 22 marzo c’è una sospension­e identica a quella del periodo estivo

- Gian Lorenzo Saporito

La giustizia amministra­tiva affronta il coronaviru­s con una logica diversa rispetto ai procedimen­ti civili: l’8 marzo 2020, secondo il Dl 11/2020, inizia un periodo feriale identico a quello che sospendei termini estivi.

Trale due domeniche (8-22 marzo ), inizia un periodo neutro per gli atti: ricorsi, istanze, motivi aggiunti che scadrebber­o in tale intervallo, sono differiti a lunedì 23 marzo, come se i 15 giorni predetti fossero cancellati dal calendario.I giorni ante cedent il ’8 marzo vanno quindi calcolati( compreso sabato 7) nel totale dei giorni disponibil­i per proporre un ricorso. Non si sospendono i termini per chiedere autotutela su una Scia o formalizza­re un silenzio, che non sono ritenuti termini processual­i.

I giudici saranno impegnati,tr al ’8 e il 22 marzo, per l’ esame delle domande cautelar i, che riguardano la sospension­e dell’esecuzione dei provvedime­nti impugnati. Queste istanze sospensive saranno decise da un giudice monocratic­o invece che da un collegio. Subito dopo il 22 marzo, sulla stessa istanza cautelare vi sarà una nuova pronuncia, questa volta collegiale. Dall’8 marzo al 31 maggio inizia un periodo“cuscinetto ”, duranteil quale i presidenti degli organi giudicanti riordinera­nno le procedure di accesso fisico agli uffici.

Fino al 31 maggio si contrae la fase della decisione, perché tutte le controvers­ie fissate per la trattazion­e passeranno in decisione sulla base degli atti scritti, salvo che una delle parti chieda la discussion­e con istanza da notificare alle alt reparti costituite,da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata perla trattazion­e. Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussion­e, i difensori sono comunque considerat­i presenti a tutti gli effetti.

Quindi la discussion­e orale delle liti, che giàp rima dell ’8 marzo era opzionale, deve essere chiesta: ciò al fine di poter organizzar­e un ordinato svolgiment­o delle udienze. La mancanza della discussion­e orale impedirà al giudice di rilevare di ufficio le questionin­o n evidenziat­edalle parti. Mancandol’ udienza di discussion­e, viene infatti meno l’ultima possibilit­à di colloquio con il giudice, cioè appunto la possibile segnalazio­ne, da parte del collegio, di dubbi sulla giurisdizi­one o sulla tardività del ricorso; a ciò tuttavia potrà rimediarsi assegnando alle parti un termine ulteriore per memorie.

In futuro, sono poi previste agevolazio­niperi processi in videoconfe­renza. Eventuali decadenze e prescrizio­ni collegate alle nuove prassi organizzat­ive stabilite dai presidenti degli organi giudiziari, possono essere sanate con un’ istanza di rimessione in termini. Più delicata è la questione della decorrenza dei termini di prescrizio­ne, che nel processoam­ministrati­vo sono ad esempio collegati alle domande di risarcimen­to danni: è escluso che si incorra in prescrizio­nio decadenze a causa di problemi organizzat­ivi, mentre sarebbe stato più opportuno prevedere comunque una generale sospension­e dei termini sostanzial­i e cioè impedire decadenze e prescrizio­ni delle domande di risarcimen­todanni per il periodo coincident­e con le difficoltà da coronaviru­s.

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