Il Sole 24 Ore

I bidoni dei rifiuti devono restare nel condominio

Obbligator­io utilizzare i locali condominia­li per il deposito dei carrellati

- Ivan Meo

Il Tar Sicilia ha chiarito alcuni punti importanti sulla querelle tra Comune di Catania e condominio: il problema nasce dall’esigenza dei condòmini, diffusa in tuta Italia, di piazzare i bidoni a rotelle («carrellati») fuori dall’edificio. Ma il Tar, facendo da apripista per altri contenzios­i, ha detto no tranne che in casi estremi.

Lo stesso Tar Sicilia, con sentenza 455/2019 aveva parzialmen­te accolto il ricorso dei Anaci Messina con la quale si affermava, che in via cautelare, «i condòmini non potevano essere obbligati a collocare i carrellati per la raccolta differenza all'interno dei «locali» condominia­li, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato che non disponevan­o di spazi adeguati, sia nel caso in cui i condòmini avessero dichiarato di non volerli tenere negli spazi interni per ragione di sicurezza».

Dopo questa ordinanza, però, il municipio aveva insistito e il contenzios­o è tornato al Tar (sezione di Catania), che con la recente ordinanza n. 571 del 6 marzo 2020, è tornato a pronunciar­si, in senso, questa volta, nettamente sfavorevol­e ai condòmini.

Anzitutto chiarendo che con il termine «locale» si indica «un luogo chiuso che appartiene a una costruzion­e, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto», quindi « se il condominio dispone di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i “carrellati”, anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto». In merito alle esigenze di sicurezza, lo stesso Collegio precisa che «non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilit­à di accesso degli operatori agli spazi aperti dell'edificio». Infine, sui profili di ordine estetico o igienico-sanitario: «posto che, da un lato, nessuna disposizio­ne normativa consente di attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzat­i in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei “carrellati” è ridotta al tempo minimo indispensa­bile e che spetta ai condomini preoccupar­si della pulizia e delle condizioni igieniche dei “carrellati” stessi».

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