L’amministratore paga i danni fiscali
Responsabilità per non aver svolto le pratiche necessarie per fruire del bonus
L’articolo 1130, numero 5, comma 1 del Codice civile conferisce all’amministrazione una generica responsabilità di carattere fiscale, la quale andrà, di volta in volta, contestualizzata.
Quindi il conferimento dell’appalto delle opere di manutenzione straordinaria sull’edificio condominiale, da parte dell’assemblea dei condòmini, non lo esonera dallo svolgimento e dalla cura di tutti gli adempimenti occorrenti a garantire il rispetto delle regole imposte in tema di detrazione Irpef a vantaggio dei singoli partecipanti al condominio.
Questo, è quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 6086 del 4 marzo 2020.
Pagamenti tracciabili
L’effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme previste dal Dm 41/88 (a cui viene riferito il caso trattato dalla pronuncia) è stata così ritenuta condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore.
Da una parte, infatti, sussiste la legittima aspettativa di ciascun condòmino di godere delle agevolazioni fiscali, senza necessariamente esplicitarle in sede assembleare; dall’altra parte, sussiste la diligenza professionale dell’amministratore.
Responsabilità
Ne consegue che se l’amministratore omette di effettuare il pagamento secondo i criteri previsti dalla normativa (si pensi al “bonifico parlante), o non provveda a conservare la documentazione attestante lo svolgimento delle stesse incombenze fiscali, potrà essere ritenuto responsabile, e, in quanto tale, condannato a rifondere i danni arrecati ai condòmini se suscettibili di valutazione economica, quanto meno per la “perdita fiscale”.