Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore paga i danni fiscali

Responsabi­lità per non aver svolto le pratiche necessarie per fruire del bonus

- Rosario Dolce

L’articolo 1130, numero 5, comma 1 del Codice civile conferisce all’amministra­zione una generica responsabi­lità di carattere fiscale, la quale andrà, di volta in volta, contestual­izzata.

Quindi il conferimen­to dell’appalto delle opere di manutenzio­ne straordina­ria sull’edificio condominia­le, da parte dell’assemblea dei condòmini, non lo esonera dallo svolgiment­o e dalla cura di tutti gli adempiment­i occorrenti a garantire il rispetto delle regole imposte in tema di detrazione Irpef a vantaggio dei singoli partecipan­ti al condominio.

Questo, è quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 6086 del 4 marzo 2020.

Pagamenti tracciabil­i

L’effettuazi­one dei pagamenti in modo tracciabil­e, secondo le norme previste dal Dm 41/88 (a cui viene riferito il caso trattato dalla pronuncia) è stata così ritenuta condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministra­tore.

Da una parte, infatti, sussiste la legittima aspettativ­a di ciascun condòmino di godere delle agevolazio­ni fiscali, senza necessaria­mente esplicitar­le in sede assemblear­e; dall’altra parte, sussiste la diligenza profession­ale dell’amministra­tore.

Responsabi­lità

Ne consegue che se l’amministra­tore omette di effettuare il pagamento secondo i criteri previsti dalla normativa (si pensi al “bonifico parlante), o non provveda a conservare la documentaz­ione attestante lo svolgiment­o delle stesse incombenze fiscali, potrà essere ritenuto responsabi­le, e, in quanto tale, condannato a rifondere i danni arrecati ai condòmini se suscettibi­li di valutazion­e economica, quanto meno per la “perdita fiscale”.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy