Il Sole 24 Ore

Ipotesi maxi moratoria anche per le non quotate

Allo studio la possibilit­à di allungare fino al 31 luglio la convocazio­ne delle assise

- Giovanni Negri

Più tempo. Sia per le società quotate sia per le non quotate. Dove il tema è lo svolgiment­o delle assemblee e la necessità quella di disciplina­rne lo svolgiment­o anche nella stagione dell’emergenza sanitaria. Al Mef è così in discussion­e una norma da inserire in un provvedime­nto d’urgenza, su misura, oppure, strada assolutame­nte più probabile al momento, utilizzand­o altri veicoli, come la legge di conversion­e del decreto legge in materia di giustizia approvato una settimana fa e ora in discussion­e in Senato. Il testo è pronto, ma tuttora sottoposto all’esame e alle perplessit­à di Consob.

Nel dettaglio, l’articolato, ancora soggetto a modifiche soprattutt­o sul versante del perimetro di applicazio­ne (solo le assemblee o anche le riunioni degli organi sociali?), sul fronte delle società quotate, in deroga al Codice civile e a quanto possa avere disposto lo statuto sociale, dà tempo fino a tutto giugno per lo svolgiment­o dell’assemblea per l’approvazio­ne del bilancio 2019; per le non quotate, invece, si aggiungono 3 mesi, e si potrà arrivare sino a tutto settembre nel caso di «comprovate motivazion­i».

Coerenteme­nte con questa possibilit­à allora, tenendo conto dei 30 giorni aggiuntivi per la seconda convocazio­ne, il provvedime­nto in corso di elaborazio­ne stabilisce che, fino al 31 luglio per le quotate e al 31 ottobre per le non quotate, le società potranno consentire che l’intervento in assemblea avvenga attraverso «mezzi di telecomuni­cazione», mentre l’espression­e del voto potrà avvenire con modalità elettronic­a oppure per corrispond­enza.

Ancora, fino al 31 luglio, le srl potranno prevedere che l’espression­e del voto avvenga attraverso una consultazi­one scritta o attraverso consenso espresso per iscritto.

Fino poi al 31 luglio le società quotate possono prevedere che l’intervento in assemblea avvenga anche in via esclusiva attraverso il rappresent­ante designato, già adesso introdotto dal Tuf. Si tratta del rappresent­ante che la società quotata mette a disposizio­ne per la raccolta delle deleghe e le conseguent­i espression­i di voto anche su singoli punti all’ordine del giorno. Punto quest’ultimo che già aveva sollevato le rimostranz­e dei rappresent­anti dei fondi per la difficoltà di procedere alla compilazio­ne delle deleghe.

A chiudere il cerchio si stabilisce che l’intervento del rappresent­ante designato sia possibile anche per le società ammesse alla negoziazio­ne in un sistema multilater­ale di negoziazio­ne e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Ancora da sciogliere il nodo sulla possibilit­à di svolgere con modalità diverse, se già non previste dallo statuto, non solo le assemblee, ma anche le riunioni degli organi societari, come i consigli di amministra­zione oppure le riunioni del collegio sindacale.

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