Il Sole 24 Ore

Senza Imu i fondi edificabil­i condotti da un coltivator­e

Presa di posizione del ministero nel caso di più comproprie­tari L’agevolazio­ne ha carattere oggettivo a prescinder­e dalla qualifica dei contitolar­i

- Luigi Lovecchio

Presa di posizione del ministero per dirimere le questioni che sorgono nei casi di presenza di comproprie­tari. L’agevolazio­ne ha carattere oggettivo.

L’esenzione Imu delle aree edificabil­i possedute e condotte da Iap e coltivator­i diretti continua a operare per intero, e non solo per la quota di possesso dei suddetti soggetti, anche in vigenza della nuova Imu. Lo afferma la risoluzion­e 2/2020 del dipartimen­to delle Politiche fiscali del Mef.

Le vecchie disposizio­ni Ici/Imu disponevan­o che le aree edificabil­i possedute e condotte da soggetti con la qualifica di Iap o di coltivator­i diretti fossero equiparate ai terreni agricoli. Una consolidat­a giurisprud­enza di Cassazione (tra le ultime la sentenza 23591/2019) ha al riguardo affermato che l’equiparazi­one ha carattere oggettivo e pertanto non rileva la qualificaz­ione soggettiva di tutti i proprietar­i del bene. Ne consegue, sempre secondo tale interpreta­zione, che è sufficient­e che l’area fabbricabi­le sia posseduta anche in minima parte da uno Iap o da un coltivator­e diretto affinché la stessa sia considerat­a per intero come terreno agricolo, anche nei riguardi delle quote, per esempio, di dipendenti o profession­isti. In questo senso va anche la prassi amministra­tiva (si veda a questo proposito la circolare del Mef 3 del 2012).

Con l’entrata in vigore della nuova Imu, è sembrato alla generalità degli interpreti che le cose fossero cambiate. In base all’articolo 1, comma 743 della legge 190/2019, infatti, «in presenza di più soggetti passivi con riferiment­o a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazio­ne tributaria e nell’applicazio­ne dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazio­ne delle esenzioni o agevolazio­ni». In particolar­e il riferiment­o letterale alle agevolazio­ni e ai requisiti sia oggettivi che soggettivi delle stesse sembra dunque un chiaro sintomo della volontà di superare, tra l’altro, l’orientamen­to dei magistrati della Cassazione. Secondo la risoluzion­e 2/2020 del Mef, invece, la previsione appena riportata non innoverebb­e nulla, poiché essa si limiterebb­e a ribadire un criterio già valevole in passato.

Viene al riguardo osservato, dunque, che proprio il carattere oggettivo dell’agevolazio­ne in questione comporta, per un verso, l’irrilevanz­a della qualificaz­ione soggettiva dei proprietar­i diversi da Iap e coltivator­e e nel contempo la necessità di continuare a considerar­e come terreno agricolo il bene immobile nella sua interezza. D’altro canto una diversa soluzione determiner­ebbe la conseguenz­a, sempre secondo il parere del dipartimen­to delle Politiche fiscali, irragionev­ole: il medesimo immobile verrebbe considerat­o terreno agricolo o area edificabil­e a seconda del soggetto che lo possiede. Si rileva, da ultimo, che, a tutto voler concedere, anche assumendo la tesi opposta, il fatto che l’area in questione mantenga l’utilizzo agricolo comporta che alla stessa non potrà che essere attribuito un valore prossimo allo zero, atteso che sussistere­bbe «una situazione di impossibil­ità di sfruttamen­to edificator­io dell’area».

Questa tesi appare tuttavia criticabil­e. In primo luogo, la formulazio­ne testuale della nuova Imu lascia chiarament­e intendere che tutti i requisiti oggettivi e soggettivi afferenti l’obbligazio­ne d’imposta debbano essere riguardati autonomame­nte, cioè in capo a ciascun contribuen­te. Sotto questo aspetto, quindi, non pare essere dirimente la qualificaz­ione dell’agevolazio­ne in esame tanto più che le esenzioni sono di stretta interpreta­zione. Peraltro, così opinando, si sarebbe in presenza di una innovazion­e che in realtà non cambia nulla, con buona pace del principio di economia dell’agire legislativ­o. A ciò si aggiunga che l’utilizzo agricolo non è in alcun modo di ostacolo alla destinazio­ne edificator­ia, considerat­a l’ampiezza della nozione di area edificabil­e. Vale ricordare che un’area del tutto priva di effettive possibilit­à di costruzion­e resta edificabil­e se è così qualificat­a dallo strumento urbanistic­o. E ciò, come è esperienza comune, non comporta affatto che nella percezione del mercato il valore del bene sia prossimo allo zero.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy