Senza Imu i fondi edificabili condotti da un coltivatore
Presa di posizione del ministero nel caso di più comproprietari L’agevolazione ha carattere oggettivo a prescindere dalla qualifica dei contitolari
Presa di posizione del ministero per dirimere le questioni che sorgono nei casi di presenza di comproprietari. L’agevolazione ha carattere oggettivo.
L’esenzione Imu delle aree edificabili possedute e condotte da Iap e coltivatori diretti continua a operare per intero, e non solo per la quota di possesso dei suddetti soggetti, anche in vigenza della nuova Imu. Lo afferma la risoluzione 2/2020 del dipartimento delle Politiche fiscali del Mef.
Le vecchie disposizioni Ici/Imu disponevano che le aree edificabili possedute e condotte da soggetti con la qualifica di Iap o di coltivatori diretti fossero equiparate ai terreni agricoli. Una consolidata giurisprudenza di Cassazione (tra le ultime la sentenza 23591/2019) ha al riguardo affermato che l’equiparazione ha carattere oggettivo e pertanto non rileva la qualificazione soggettiva di tutti i proprietari del bene. Ne consegue, sempre secondo tale interpretazione, che è sufficiente che l’area fabbricabile sia posseduta anche in minima parte da uno Iap o da un coltivatore diretto affinché la stessa sia considerata per intero come terreno agricolo, anche nei riguardi delle quote, per esempio, di dipendenti o professionisti. In questo senso va anche la prassi amministrativa (si veda a questo proposito la circolare del Mef 3 del 2012).
Con l’entrata in vigore della nuova Imu, è sembrato alla generalità degli interpreti che le cose fossero cambiate. In base all’articolo 1, comma 743 della legge 190/2019, infatti, «in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni». In particolare il riferimento letterale alle agevolazioni e ai requisiti sia oggettivi che soggettivi delle stesse sembra dunque un chiaro sintomo della volontà di superare, tra l’altro, l’orientamento dei magistrati della Cassazione. Secondo la risoluzione 2/2020 del Mef, invece, la previsione appena riportata non innoverebbe nulla, poiché essa si limiterebbe a ribadire un criterio già valevole in passato.
Viene al riguardo osservato, dunque, che proprio il carattere oggettivo dell’agevolazione in questione comporta, per un verso, l’irrilevanza della qualificazione soggettiva dei proprietari diversi da Iap e coltivatore e nel contempo la necessità di continuare a considerare come terreno agricolo il bene immobile nella sua interezza. D’altro canto una diversa soluzione determinerebbe la conseguenza, sempre secondo il parere del dipartimento delle Politiche fiscali, irragionevole: il medesimo immobile verrebbe considerato terreno agricolo o area edificabile a seconda del soggetto che lo possiede. Si rileva, da ultimo, che, a tutto voler concedere, anche assumendo la tesi opposta, il fatto che l’area in questione mantenga l’utilizzo agricolo comporta che alla stessa non potrà che essere attribuito un valore prossimo allo zero, atteso che sussisterebbe «una situazione di impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area».
Questa tesi appare tuttavia criticabile. In primo luogo, la formulazione testuale della nuova Imu lascia chiaramente intendere che tutti i requisiti oggettivi e soggettivi afferenti l’obbligazione d’imposta debbano essere riguardati autonomamente, cioè in capo a ciascun contribuente. Sotto questo aspetto, quindi, non pare essere dirimente la qualificazione dell’agevolazione in esame tanto più che le esenzioni sono di stretta interpretazione. Peraltro, così opinando, si sarebbe in presenza di una innovazione che in realtà non cambia nulla, con buona pace del principio di economia dell’agire legislativo. A ciò si aggiunga che l’utilizzo agricolo non è in alcun modo di ostacolo alla destinazione edificatoria, considerata l’ampiezza della nozione di area edificabile. Vale ricordare che un’area del tutto priva di effettive possibilità di costruzione resta edificabile se è così qualificata dallo strumento urbanistico. E ciò, come è esperienza comune, non comporta affatto che nella percezione del mercato il valore del bene sia prossimo allo zero.