Il Sole 24 Ore

Ruoli sui rifiuti cancellati, note di credito entro aprile

La variazione per l’Iva sulle cartelle fino a mille euro

- —Lu.Lo.

C’è tempo fino a fine aprile per emettere le note di credito relative alle partite a ruolo non superiori a mille euro, annullate ope legis dall’articolo 4 del Dl 119/18. L’affermazio­ne è contenuta nella risposta 90 dell’agenzia delle Entrate. Questo il caso. Una società di gestione di rifiuti urbani ha ereditato, per effetto di una fusione, una molteplici­tà di crediti per tariffa rifiuti risultanti da ruoli trasmessi all’agente della riscossion­e nel periodo tra il 2000 e il 2010. Secondo la società, si tratta di crediti regolarmen­te fatturati in quanto afferenti a un prelievo all’epoca qualificat­o come corrispett­ivo privatisti­co. in base all’articolo 4 del Dl 119/18, i debiti di importo residuo non superiore a mille euro, iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2010, sono annullati d’ufficio. Nel nostro caso l’agenzia delle Entrate-Riscossion­e (Ader) ha indicato le partite di ruolo estinte d’ufficio con comunicazi­one inviata nell’aprile del 2019. A questo punto la società di gestione ha chiesto se fosse possibile emettere la nota di credito, in base all’articolo 26 del Dpr 633/72.

La risposta delle Entrate è stata positiva, sulla base di alcune consideraz­ioni. È stato in primo luogo ricordato che la norma citata (l’articolo 4 del Dl 119/18) prevede l’annullamen­to ope legis dei mini crediti iscritti a ruolo a fine 2010 ma anche la regolazion­e contabile di tale annullamen­to entro il 31 dicembre 2019. È stato poi osservato che l’eliminazio­ne del credito costituisc­e evento equiparabi­le, sotto il profilo sostanzial­e, alle dichiarazi­oni di annullamen­to, nullità eccetera, previste dall’articolo 26 del Dpr 633/72. Ne consegue che deve essere riconosciu­to il diritto di recuperare l’Iva addebitata in fattura attraverso l’emissione della nota di variazione. Poiché la comunicazi­one di regolazion­e contabile è intervenut­a nel corso del 2019, la scadenza ultima per la formazione della nota di credito è la fine di aprile 2020, termine di presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale. In proposito, sarebbe interessan­te accertare quale tipologia di prelievo abbia dato origine agli importi originaria­mente iscritti a ruolo. Trattandos­i di annualità risalenti nel tempo, è possibile che vi fosse la cosiddetto “Tia1”, previsto nell’articolo 49 del Dlgs 22/97, che aveva pacificame­nte qualificaz­ione tributaria (si veda la sentenza della Corte costituzio­ne 238/08). Se così fosse, è evidente che si sarebbe a cospetto di una entrata del tutto esclusa da imposta. Un’altra consideraz­ione riguarda le ricadute reddituali di tale operazione. Ed invero, così come sussistono i presuppost­i per il recupero dell’Iva lo stesso deve valere ai fini della contabiliz­zazione della perdita su crediti. È evidente infatti che la società di gestione del servizio pubblico dei rifiuti deve eliminare le poste di credito corrispond­enti alle partite annullate. Al riguardo, si ricorda che la tariffa rifiuti asseritame­nte privatisti­ca costituiva un ricavo per il gestore, regolarmen­te assoggetta­to a Ires. Ne consegue che, a fronte delle suddette poste contabili, il gestore ha diritto a dedurre la perdita su crediti per la parte eccedente il fondo svalutazio­ne accantonat­o.

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