Ruoli sui rifiuti cancellati, note di credito entro aprile
La variazione per l’Iva sulle cartelle fino a mille euro
C’è tempo fino a fine aprile per emettere le note di credito relative alle partite a ruolo non superiori a mille euro, annullate ope legis dall’articolo 4 del Dl 119/18. L’affermazione è contenuta nella risposta 90 dell’agenzia delle Entrate. Questo il caso. Una società di gestione di rifiuti urbani ha ereditato, per effetto di una fusione, una molteplicità di crediti per tariffa rifiuti risultanti da ruoli trasmessi all’agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010. Secondo la società, si tratta di crediti regolarmente fatturati in quanto afferenti a un prelievo all’epoca qualificato come corrispettivo privatistico. in base all’articolo 4 del Dl 119/18, i debiti di importo residuo non superiore a mille euro, iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2010, sono annullati d’ufficio. Nel nostro caso l’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha indicato le partite di ruolo estinte d’ufficio con comunicazione inviata nell’aprile del 2019. A questo punto la società di gestione ha chiesto se fosse possibile emettere la nota di credito, in base all’articolo 26 del Dpr 633/72.
La risposta delle Entrate è stata positiva, sulla base di alcune considerazioni. È stato in primo luogo ricordato che la norma citata (l’articolo 4 del Dl 119/18) prevede l’annullamento ope legis dei mini crediti iscritti a ruolo a fine 2010 ma anche la regolazione contabile di tale annullamento entro il 31 dicembre 2019. È stato poi osservato che l’eliminazione del credito costituisce evento equiparabile, sotto il profilo sostanziale, alle dichiarazioni di annullamento, nullità eccetera, previste dall’articolo 26 del Dpr 633/72. Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto di recuperare l’Iva addebitata in fattura attraverso l’emissione della nota di variazione. Poiché la comunicazione di regolazione contabile è intervenuta nel corso del 2019, la scadenza ultima per la formazione della nota di credito è la fine di aprile 2020, termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale. In proposito, sarebbe interessante accertare quale tipologia di prelievo abbia dato origine agli importi originariamente iscritti a ruolo. Trattandosi di annualità risalenti nel tempo, è possibile che vi fosse la cosiddetto “Tia1”, previsto nell’articolo 49 del Dlgs 22/97, che aveva pacificamente qualificazione tributaria (si veda la sentenza della Corte costituzione 238/08). Se così fosse, è evidente che si sarebbe a cospetto di una entrata del tutto esclusa da imposta. Un’altra considerazione riguarda le ricadute reddituali di tale operazione. Ed invero, così come sussistono i presupposti per il recupero dell’Iva lo stesso deve valere ai fini della contabilizzazione della perdita su crediti. È evidente infatti che la società di gestione del servizio pubblico dei rifiuti deve eliminare le poste di credito corrispondenti alle partite annullate. Al riguardo, si ricorda che la tariffa rifiuti asseritamente privatistica costituiva un ricavo per il gestore, regolarmente assoggettato a Ires. Ne consegue che, a fronte delle suddette poste contabili, il gestore ha diritto a dedurre la perdita su crediti per la parte eccedente il fondo svalutazione accantonato.