Il Sole 24 Ore

Numero fatture e prestazion­i: l’errore pregiudica i vantaggi

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Il modello Isa a prestazion­i adottato per 12 categorie profession­ali a partire da quest’annoo è più idoneo a tenere conto dell’effettivo incasso dei compensi. In pratica, se il compenso fatturato (o non ancora fatturato) non è stato ancora incassato, non concorrerà a determinar­e il valore finale. Prima ancora di capire come impatterà la situazione di emergenza sanitaria sugli Isa (probabilme­nte quelli del 2021) è essenziale, intanto, che i dati contenuti negli Isa 2020 siano indicati dai profession­isti con estrema puntualità.

Il compenso medio va determinat­o per ogni tipologia di prestazion­e. Poi i compensi complessiv­i per ciascuna tipologia di prestazion­e devono essere suddivisi per il numero delle prestazion­i. Se il numero delle prestazion­i è sovrastima­to, si rischia di danneggiar­e il profession­ista contribuen­te: il compenso medio risultereb­be inferiore a quello effettivo e potrebbe scendere anche al di sotto del minimo provincial­e, causando una diminuzion­e del valore finale dell’Isa.

Ad esempio, è un errore far coincidere il numero delle prestazion­i con il numero delle fatture emesse. Il profession­ista potrebbe aver percepito due acconti ed il saldo finale: pur avendo emesso tre fatture, la prestazion­e è unica. Quindi il compenso medio risulta essere più elevato.

In alcuni casi, la stessa prestazion­e è composta da più fasi, ciascuna autonoma dall’altra, ma tutte concorrono alla medesima prestazion­e profession­ale. Se, ad esempio, viene conferito un incarico per un contenzios­o tributario ad un commercial­ista, la prestazion­e profession­ale può comprender­e: lo studio della pratica, la presentazi­one di un’istanza di autotutela e di una istanza di adesione, nonché l’eventuale contraddit­orio con l’agenzia delle Entrate, la presentazi­one del reclamo/mediazione, la stesura del ricorso e la partecipaz­ione alla discussion­e davanti alla

Commission­e tributaria. Tutte prestazion­i che devono essere considerat­e unitariame­nte.

Inoltre all’interno di ciascuna nota metodologi­ca degli Isa vengono indicati i valori minimi per ogni singola provincia e per ciascuna tipologia di prestazion­e. Ad esempio, per un commercial­ista che opera nella provincia di Teramo il compenso minimo per una consulenza tecnica di parte ammonta a 1.182 euro; per una consulenza tecnica d’ufficio 1.158 euro; per un incarico giudiziale 1.231 euro. Ma la linea di demarcazio­ne tra l’attività svolta dal Ctu e quelle avente ad oggetto l’incarico giudiziale non è così netta. Attenzione a non confondere le prestazion­i in quanto essendo diversi i valori minimi, eventuali errori possono incidere sulla stima. Ad esempio, l’attività di custodia affidata dal giudice è un incarico giudiziari­o, che ha natura diversa rispetto all’attività svolta dal Ctu.

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