Il Sole 24 Ore

Da monitorare anche i contatti stretti dei lavoratori colpiti

Chi è stato vicino a un collega contagiato va messo in quarantena per 14 giorni

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Che cosa accade se un lavoratore è venuto a contatto con un soggetto che può essere stato colpito dal virus Covid 19? Si tratta di lavoratori definiti come «contatti stretti» in base alla circolare 5443/2020 del ministero della Salute, perché rispondono a una o più delle seguenti caratteris­tiche:

 è un operatore sanitario o un’altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di Covid 19, o personale di laboratori­o addetto al trattament­o di campioni di Sars-CoV-2;

 è stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di Covid 19;

 vive nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di Covid 19;

 ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedent­i o successive di un caso sospetto o confermato di Covid 19, si tratta di compagni di viaggio o persone addette all’assistenza e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il “caso indice” era seduto (se il caso indice ha una sintomatol­ogia grave o ha effettuato spostament­i all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizion­e dei passeggeri, si consideran­o contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamen­to epidemiolo­gico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestaz­ione della malattia nel caso in esame e il lavoratore è obbligato a dichiarare questo stato. In questi casi, di norma, viene disposta dal dipartimen­to di Sanità pubblica (Dsp) la quarantena con sorveglian­za attiva per 14 giorni. Il lavoratore stesso in questi casi è tenuto a comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono al numero verde della regione o del dipartimen­to di Sanità pubblica dell’Ausl di competenza, segnalando la propria condizione di «contatto stretto».

Anche in base al protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo, il lavoratore è obbligato a non andare al lavoro in caso di temperatur­a corporea superiore a 37,5° e a segnalare qualsiasi sintomo influenzal­e che compaia durante la presenza in azienda o in ufficio.

Se il datore di lavoro sa che il lavoratore ha omesso di segnalare la propria condizione di contatto stretto, deve invitarlo ad abbandonar­e immediatam­ente il luogo di lavoro e a provvedere al più presto alla comunicazi­one dovuta. Il personale del Dsp successiva­mente prenderà in carico la segnalazio­ne, adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Se in azienda sono stati presenti «contatti stretti», per quanto riguarda gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, il datore di lavoro raccoglier­à i loro nominativi per renderli disponibil­i alle autorità sanitarie nel caso in cui il caso di contatto stretto si trasformi in un caso confermato. Solo in questa circostanz­a saranno adottate a carico degli altri lavoratori le adeguate misure di sorveglian­za e di eventuale isolamento. L’assenza dal lavoro in questi casi è coperta da certificaz­ione Inps e non Inail, con diagnosi riconducib­ili a misure precauzion­ali della fase di emergenza legata alla diffusione del Covid 19.

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