Il Sole 24 Ore

Conferimen­ti, più vie per i vantaggi fiscali

Con il decreto Crescita si è completato il set delle deroghe al valore normale Possibile il realizzo controllat­o anche quando non si cede il controllo

- Pagina a cura di Francesco Nobili Roberta Sironi

L’introduzio­ne del comma 2-bis da parte del Dl crescita nell’articolo 177 del Tuir in tema di conferimen­ti di partecipaz­ioni “non di controllo” (si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre) impone particolar­e attenzione a chi si trova a pianificar­e una di queste operazioni.

La regola generale è quella prevista dall’articolo 9, secondo la quale:

 i conferimen­ti sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso (comma 5);

 il corrispett­ivo del conferimen­to (valore di realizzo) è pari al valore normale dei beni (partecipaz­ioni) conferiti (comma 2);

 il valore normale delle partecipaz­ioni è stabilito con le regole di cui al comma 4, lettera a (per le azioni negoziate in mercati regolament­ati italiani o esteri la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese) e lettera b (per le altre partecipaz­ioni in proporzion­e al valore del patrimonio netto ovvero per le società di nuova costituzio­ne all’ammontare complessiv­o dei conferimen­ti).

La deroga al valore normale

L’articolo 175, comma 1, prevede una prima deroga all’applicazio­ne del principio del valore normale. Infatti, in tal caso, il valore di realizzo è pari a quello attribuito alle partecipaz­ioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipaz­ioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitar­io.

Non si tratta, quindi, di un principio di neutralità fiscale ma il carico tributario dipende dall’impostazio­ne contabile adottata dal conferente e dal conferitar­io (realizzo controllat­o).

Per poter applicare l’articolo 175 sia il conferente che il conferitar­io devono essere soggetti residenti in Italia che esercitano imprese commercial­i. Quindi, né i conferenti né i conferitar­i possono essere persone fisiche «non imprendito­ri», società semplici o società non residenti.

L’oggetto del conferimen­to

Quanto all’ambito oggettivo, la circolare 57/E/2008 ha chiarito che l’articolo 175 è applicabil­e «alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimen­to sia una partecipaz­ione di controllo (ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice civile), ovvero di collegamen­to (ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile), a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipaz­ione stessa». Le partecipaz­ioni conferite possono essere relative sia a società residenti in Italia sia a società non residenti.

Anche l’articolo 177, comma 2, prevede un realizzo controllat­o. Peraltro, in tal caso, il valore di realizzo è determinat­o facendo riferiment­o al comportame­nto adottato dal conferitar­io e non anche, come avviene invece per l’articolo 175, dal conferente. Infatti, le partecipaz­ioni ricevute sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base al solo incremento del patrimonio netto contabile della conferitar­ia in sede di conferimen­to.

Il conferitar­io deve essere una società di capitali residente in Italia (ris. 43/E/2017). Peraltro, a differenza di quanto avviene per l’articolo 175, il conferente può anche essere un soggetto «non imprendito­re» e, quindi, una persona fisica, una società semplice o una società non residente senza stabile organizzaz­ione in Italia (modifica introdotta dal Dlgs 247/2005 «correttivo Ires», che ha esteso il regime previsto dall’articolo 177, comma 2, del Tuir, anche ai conferimen­ti effettuati da persone fisiche non imprendito­ri – in tal senso anche circolare 33/E/2010).

Per quanto riguarda l’oggetto, è rilevante che il conferitar­io, per effetto del conferimen­to, acquisti il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentual­e di controllo. È stato così chiarito (circolare 320/E/1997, par. 3.4.1 e risposta all’interpello 904-1102/2017) che la norma si applica anche ai conferimen­ti (seppur di partecipaz­ioni non oggettivam­ente di controllo) effettuati con un unico atto da più soggetti a favore di una società che, per effetto del conferimen­to, acquista il controllo della società conferita.

Per l’articolo 177, a differenza di quanto avviene per l’articolo 175, la società conferita deve essere una società di capitali fiscalment­e residente in Italia (si veda la risoluzion­e 43/E citata).

Infine, come già accennato, il comma 2-bis dell’articolo 177 ha esteso l’applicazio­ne del principio del realizzo controllat­o di cui al comma 2 anche ai conferimen­ti per effetto dei quali la conferitar­ia non acquista il controllo della conferita ma le partecipaz­ioni conferite rappresent­ano, in tutto:

 una percentual­e dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipaz­ione al capitale o al patrimonio superiore al 5%, se si tratta di titoli negoziati in mercati regolament­ati;

 una percentual­e superiore al 20% (diritti di voto) o al 25% (capitale o patrimonio), se si tratta di altre partecipaz­ioni.

Il criterio è analogo a quello dell’articolo 67, comma 1, lettera c) che definisce le partecipaz­ioni «qualificat­e».

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