Il Sole 24 Ore

Operazioni europee al test «neutralità»

L’obbligo di residenza in Italia di almeno un soggetto vìola le norme Ue

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Il Tuir contempla differenti regimi applicabil­i alle operazioni di scambio di partecipaz­ioni, rispettiva­mente agli articoli 175 e 177 per quanto riguarda le operazioni domestiche (si vedal’articolo a fianco) e agli articoli 178 e 179 per quanto riguarda le operazioni in ambito dell’Unione europea.

Il regime fiscale

Il regime fiscale delle operazioni di scambio di partecipaz­ioni (permuta o conferimen­to) fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea affonda le proprie origini nella direttiva 90/434/Cee (sostituita dalla direttiva 2009/133/Ce), la cui disciplina è stata recepita in Italia con il Dlgs 544/1992 e poi trasfusa nei già citati articoli 178 e 179.

A differenza di quanto previsto dagli articoli 175 e 177 per le operazioni domestiche (soggette ad un regime cosiddetto di realizzo controllat­o), gli scambi di partecipaz­ione intracomun­itari sono considerat­i neutrali, «non comportand­o realizzo di plusvalenz­e né di minusvalen­ze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendo­si tra tutte in proporzion­e dei valori alle stesse attribuite ai fini della determinaz­ione del rapporto di cambio»; solo gli eventuali conguagli concorrono, secondo le regole ordinariam­ente applicabil­i, alla formazione del reddito dei percipient­i (articolo 179, comma 4).

Benefician­o del regime di neutralità i conferimen­ti di partecipaz­ioni che si caratteriz­zano per la coesistenz­a dei presuppost­i soggettivo e oggettivo (articolo 178, comma 1, lettera e).

Il presuppost­o soggettivo

Per quanto riguarda il presuppost­o soggettivo, sono agevolabil­i le operazioni in cui la società conferitar­ia e la società conferita risiedono in due Stati membri dell’Unione europea diversi, a) rivestendo la forma di società di capitali (nonché di cooperativ­a, mutua assicurazi­one o ente commercial­e di diritto pubblico o privato) ovvero di soggetti Ue equiparati (come da tabella A allegata al Dlgs 544/1992) e b) essendo soggette all’Ires ovvero a una delle imposte Ue equivalent­i (come da tabella B allegata al Dlgs 544/1992).

La tipologia dei soggetti

Quanto alla tipologia dei soggetti conferenti, invece, né gli articoli 178 e 179 né la direttiva comunitari­a stabilisco­no requisiti peculiari. Ne discende, in modo del tutto coerente con la ratio delle disposizio­ni (e quindi armonizzar­e la disciplina delle operazioni di riorganizz­azione quale si configura lo scambio di partecipaz­ioni), che il regime di neutralità si applica sia in caso di conferenti persone fisiche (imprendito­ri e non) sia in caso di conferenti persone giuridiche (in tal senso, risoluzion­e 175/ E del 2 novembre 2001).

Peraltro, l’articolo 178, comma 1, lettera e) richiede che almeno uno dei soggetti partecipan­ti allo scambio sia residente in Italia; in proposito, si rammenta che tale requisito appare non in linea con le previsioni della direttiva comunitari­a.

Il presuppost­o oggettivo

In merito al presuppost­o oggettivo, analogamen­te a quanto accade per il regime domestico di cui all’articolo 177, la società conferitar­ia deve acquisire o integrare una partecipaz­ione di controllo in base a quanto disposto dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile nella società conferita.

Inoltre, la disciplina in commento si applica anche al caso in cui la società conferitar­ia sia già in possesso di una partecipaz­ione di controllo nella società conferita e incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentual­e di controllo (modifica apportata dal Dlgs 199/2007).

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