Il Sole 24 Ore

Tremonti ambiente e solare: pagamento in corto circuito

Restituzio­ne entro giugno ma i giudici di merito ammettono il cumulo

- Giorgio Gavelli

C’ è un cortocircu­ito tra quanto prevede il decreto legge 124/2019 e la giurisprud­enza tributaria e amministra­tiva in tema di cumulo trala tariffa incentivan­te prevista per il fotovoltai­co da lIII, I Ve V conto energia e l’ agevolazio­ne nota come“Tre monti ambiente ”( articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000).

L’articolo 36 del Dl 124 prevede per il contribuen­te la possibilit­à di mantenere le tariffe incentivan­ti erogate dal Gse “restituend­o” l’altro bonus (va pagata una somma calcolata applicando l’aliquota d’imposta a suo tempo vigente alla variazione in diminuzion­e effettuata in dichiarazi­one relativa alla detassazio­ne per investimen­ti ambientali).

Il pagamento deve avvenire, in unica soluzione, entro il 30 giugno prossimo, insieme all’invio di una comunicazi­one il cui modello è stato approvato - come le relative istruzioni - con provvedime­nto dell’Agenzia datato 6 marzo (si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo).

Nella comunicazi­one occorre assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, la cui estinzione dovrebbe essere dichiarata dal giudice dietro presentazi­one della comunicazi­one trasmessae del pagamento effettuato, previa sospension­e perle udienze da tenersi nelle more della scadenza del 30 giugno.

La disposizio­ne, oltre a confermare la possibilit­à per le imprese interessat­e di agire in giudizio a tutela dei propri interessi( e ci mancherebb­e, visto chela definizion­e è una facoltà!), prevede per chi non aderisce - una decurtazio­ne, da parte del Gse, degli incentivi in base all’articolo 42 del Dl 28/2011, con recuperi di varia intensità.

La mossa “draconiana” del legislator­e segue il comunicato del Gse 22 novembre 2017, che aveva escluso la cumulabili­tà, sulla base del fatto che la legge non la menziona espressame­nte.

Ancora prima, l’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 prevedeva che le tariffe incentivan­ti «non sono applicabil­i all’elettricit­à prodotta da impianti fotovoltai­ci per la cui realizzazi­one siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitari­a in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizz­azione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’ investimen­to ». Con una disposizio­ne interpreta­tiva, l’articolo 9 del decreto 5 luglio 2012 ha stabilito che tale previsione va intesa «nel senso che il limite di cumulabili­tà ivi previsto si applica anche alla detassazio­ne per investimen­ti» nota come Tremonti ambiente.

In realtà, ancor adi recente i giudici di meri tosi sono espressi a favore dei contribuen­ti. E non mancano motivi per sostenere una interpreta­zione differente da quella fornita dal G se. Il meccanismo di calcolo della tariffa incentivan­te, infatti, è rimasto sempre lo stesso, fin dai primi conti energia, e non si comprende perché sarebbero cumulabili con la Tre monti ambiente solo i lI e il II, che hanno tariffe più ricche. Il divieto di cumulo contenuton­e lIV conto energia poi è circoscrit­to espressame­nte alle detrazioni fiscali, mentre la Tremonti ambiente consisteva in una diminuzion­e dalla base imponibile. Il divieto di cumulo, oltre a non essere previsto in alcun decreto (nonostante la legge 388/2000 fosse già in vigore da tempo), non è citato neppure nelle convenzion­i con il Gse che le imprese hanno sottoscrit­to.

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