Il Sole 24 Ore

Bilocale già posseduto troppo piccolo? Sì al bonus prima casa

Rileva la «situazione soggettiva» dell’abitazione nello stesso Comune

- Alessandro Borgoglio

Non perde l’agevolazio­ne prima casa il contribuen­te che risulti già intestatar­io di un’altra abitazione nello stesso Comune del nuovo immobile agevolato, a condizione che tale casa prepossedu­ta sia inidonea ai fabbisogni abitativi della famiglia. Lo ha stabilito la Ctp di Milano, con la sentenza 494/19/2020 (presidente Celletti, relatore Chiametti).

La questione nasce dalla lettera b) della nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, che detta una delle condizioni di accesso all’agevolazio­ne, per cui l’acquirente deve dichiarare in sede di rogito di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

I giudici di legittimit­à hanno più volte stabilito che tale condizione si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, a una disponibil­ità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazio­ne del beneficio, anche nell’ipotesi di disponibil­ità di un alloggio che non sia concretame­nte idoneo, per dimensioni e caratteris­tiche complessiv­e, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia (Cassazione 100/2010; conforme, Cassazione 18129/2009, 27376/2017, 2278/2016, 26653/2014 e Ctp Matera 820/8/11).

In tal senso depone anche la pronuncia odierna, con cui i giudici lombardi hanno stabilito che effettivam­ente il bilocale di 40 mq acquistato a Milano qualche anno prima, senza agevolazio­ne e per finalità di investimen­to, tanto che era sempre stato affittato, non poteva considerar­si soggettiva­mente idoneo per sopperire ai bisogni abitativi del contribuen­te, la cui famiglia contava di quattro componenti poi divenuti addirittur­a cinque.

Insomma, il bilocale prepossedu­to aveva dimensioni non adeguate e sufficient­i a garantire un’idonea sistemazio­ne abitativa al nucleo familiare. Da qui la bocciatura dell’avviso di liquidazio­ne, con cui era stata disconosci­uta l’agevolazio­ne prima casa sul nuovo immobile acquistato sempre a Milano.

Esiste, però, anche un orientamen­to di legittimit­à diametralm­ente opposto, per cui la normativa attuale non attribuisc­e alcun rilievo alla situazione soggettiva del contribuen­te o al concreto utilizzo dell’immobile, assumendo importanza il solo parametro oggettivo della classifica­zione catastale (si vedano in questo senso le sentenze di Cassazione 25646/2015, 25521/2016, 19255/2017, 8429/2018).

Peraltro, con la risposta a interpello 378/2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non può attribuirs­i rilevanza a un concetto di inidoneità collegato a una indisponib­ilità giuridica di carattere meramente temporaneo, e comunque dipendente dalla volontà del soggetto, come nel caso di un immobile affittato. Al contrario, per la Cassazione, l’agevolazio­ne si applica lo stesso se l’immobile è già locato al momento del nuovo acquisto, a meno che il Fisco non dimostri che il vincolo locatizio sia stato maliziosam­ente preordinat­o per creare uno stato di indisponib­ilità abitativa al solo fine di usufruire del beneficio (Cassazione 19989/2018).

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