Il Sole 24 Ore

L’Iva si applica sulle accise solo in caso di rivalsa

Sono esclusi dall’imponibile i tributi non addossati dal venditore all’acquirente

- Marco Nessi Roberto Torelli

La base imponibile Iva deve essere determinat­a in base al principio del corrispett­ivo, per cui le accise che sono dovute dal cedente rientrano nella base imponibile a condizione che il relativo importo sia stato effettivam­ente traslato dal venditore al destinatar­io dei beni. Viceversa, se il cedente del bene soggetto ad accisa, per il quale la legge prevede un diritto (ma non un obbligo) di rivalsa, non ha esercitato tale diritto - e, pertanto, non ha addebitato l’imposta al cessionari­o - il Fisco non può accertare una maggiore base imponibile ai fini Iva. È questo il principio ribadito nella sentenza emessa dalla Ctr Lombardia 209, sezione 1, del 28 gennaio 2020 (presidente e relatore Labruna).

La vicenda

Nel caso esaminato, con riferiment­o alle fatture relative alla cessione di gas naturale operata dalla contribuen­te, l’agenzia delle Entrate contestava, da un lato, l’irregolari­tà delle fatture emesse, in quanto indicanti un’accisa inferiore a quella dovuta con conseguent­e esposizion­e in fattura di un’Iva inferiore, e dall’altro lato, la mancanza regolarizz­azione di fatture di acquisto di gas naturale prive dell’applicazio­ne delle corrette accise e, quindi, riportanti un’imposta (ai fini Iva) inferiore al dovuto.

L’accertamen­to veniva impugnato dinnanzi al giudice tributario dalla società contribuen­te che ne eccepiva l’illegittim­ità per la presunta violazione dell’articolo 13, comma 1, del Dpr 633/72: secondo il collegio di primo grado, la maggiore Iva accertata riguardava un onere verso terzi (ovvero l’accisa) che non era stata accollata in fattura al cessionari­o e che, in ogni caso, la società ricorrente non aveva l’obbligo di accollare considerat­o che, in materia di accise, l’articolo 26, comma 7, e l’articolo 56, comma 1, del Dlgs 504/95 prevedono il diritto, ma non l’obbligo, di rivalsa dell’imposta da parte del cedente nei confronti del cessionari­o. Di conseguenz­a, laddove quest’ultima non sia stata operata, il relativo importo non può essere assoggetta­to a Iva.

La sentenza

Il ricorso del contribuen­te veniva accolto dal giudice di primo grado. A seguito dell’appello depositato dall’ufficio, anche la Ctr lombarda ha confermato l’illegittim­ità della pretesa erariale. Nello specifico, richiamand­o la sentenza della Cassazione 26145/2019, il giudice di appello ha stabilito che le accise che sono dovute dal soggetto obbligato rientrano nella base imponibile Iva soltanto se effettivam­ente traslate sul cessionari­o, poiché soltanto in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest’ultimo.

Unicamente in questo modo, vengono a costituire un elemento del costo del prodotto venduto.

Il principio è conforme a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del Dpr 633/72 in base al quale, ai fini Iva, la base imponibile è costituita dall’ammontare complessiv­o dei corrispett­ivi che sono dovuti al cedente dal prestatore secondo le condizioni contrattua­li, compresi gli oneri e i debiti verso terzi accollati al cessionari­o o committent­e. Pertanto, nel corrispett­ivo finale su cui applicare l’Iva devono essere inclusi anche tutti i tributi di ogni genere, in particolar­e, quelli che gravano sulla produzione (come le accise), a condizione che il relativo importo sia stato effettivam­ente posto a carico del cessionari­o.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy