Il Sole 24 Ore

Il correttivo boccia la prassi Inps basata sulle regole del 2009

Oggi gli istituti richiedono il pagamento integrale dei premi e dei contributi

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Il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa estende anche alla transazion­e contributi­va (o previdenzi­ale) la possibilit­à di omologazio­ne da parte del tribunale in assenza dell’approvazio­ne dell’Inps e degli altri enti previdenzi­ali e assicurati­vi.

Tale disposizio­ne è utile con riguardo alla transazion­e contributi­va ancor più di quanto lo sia relativame­nte alla transazion­e fiscale (si veda l’articolo a lato). Infatti, mentre le Entrate, seppur con qualche rigidità concernent­e l’individuaz­ione, di fatto, di una soglia minima di soddisfaci­mento, hanno il più delle volte valutato la convenienz­a complessiv­a delle proposte formulatel­e dai contribuen­ti, gli enti previdenzi­ali hanno continuato ad applicare, nonostante le modifiche legislativ­e intervenut­e nel frattempo, il decreto del ministro del lavoro e dell’economia del 3 agosto 2009, a norma del quale l’accoglimen­to della proposta di transazion­e contributi­va è condiziona­to al rispetto di rigide soglie di soddisfaci­mento dei crediti previdenzi­ali, costituite sostanzial­mente:

 dal pagamento integrale dei contributi e dei premi;

 dal pagamento in misura non inferiore al 40% della metà delle cosiddette somme aggiuntive (cioè di sanzioni e interessi);

 dal pagamento in misura non inferiore al 30% dell’altra metà delle somme aggiuntive;

 da una dilazione di pagamento non superiore a cinque anni. Ne è disceso un limitato impiego della transazion­e previdenzi­ale e, soprattutt­o, anche quando vi è stato fatto ricorso, una scarsa utilità di tale istituto.

Ecco perché anche in tema di transazion­e contributi­va riveste una particolar­e utilità una disposizio­ne come quella prevista per la transazion­e fiscale dal comma 5 dell’articolo 48 del Codice della crisi d’impresa, in base al quale «il tribunale omologa gli accordi di ristruttur­azione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministra­zione finanziari­a quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungim­ento delle percentual­i di cui all’articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del profession­ista indipenden­te, la proposta di soddisfaci­mento della predetta amministra­zione è convenient­e rispetto all’alternativ­a liquidator­ia».

Tuttavia una simile disposizio­ne non è stata prevista dal Codice con riguardo al trattament­o dei crediti contributi­vi nell’ambito dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti, e tanto meno con riferiment­o al concordato preventivo, anche se l’interpreta­zione logica di tale norma - come abbiamo scritto su queste stesse colonne - doveva condurre a ritenerla applicabil­e, nel predetto ambito, anche alla transazion­e previdenzi­ale.

A questa lacuna pone rimedio il decreto correttivo del 13 febbraio scorso, il quale introduce una doppia estensione della norma di cui al citato comma 5 dell’articolo 48, attribuend­o al tribunale, ricorrendo­ne i presuppost­i, la possibilit­à di omologare, nonostante la mancata adesione degli enti previdenzi­ali, anche la proposta di transazion­e contributi­va, tanto nel contesto di un accordo di ristruttur­azione quanto nel concordato preventivo.

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