Il tribunale omologa i concordati anche senza il via libera delle Entrate
Il Dlgs del 13 febbraio estende la possibilità prevista per gli accordi di ristrutturazione Il pagamento dei crediti tributari deve superare quello della liquidazione
Il decreto correttivo del Codice della crisi di impresa approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020 e ora all’esame delle commissioni parlamentari amplia, estendendola anche al concordato preventivo, la possibilità di approvazione della proposta di transazione fiscale senza l’adesione del Fisco.
Regola limitata agli accordi
Per porre fine a una prassi troppo rigida dell’agenzia delle Entrate, il comma 5 dell’articolo 48 del Codice ha stabilito opportunamente che il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale connessa a tali accordi, quando: l’adesione è determinante al fine del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% in taluni casi) dei crediti previste per la omologabilità degli accordi stessi; il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall’impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell’attestazione resa dal professionista indipendente, più conveniente di quello derivante dall’alternativa liquidazione.
Nulla di analogo però il Codice aveva disposto con riguardo alla transazione fiscale attuata nell’ambito di un concordato preventivo e tale diverso trattamento è parso subito non giustificato. È vero che, mentre l’accordo di ristrutturazione dei debiti vincola solo i creditori che lo sottoscrivono, il concordato, se viene approvato con le maggioranze di legge, è obbligatorio anche per i creditori dissenzienti. Tuttavia ciò non rende superflua l’estensione al concordato della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 48 ogniqualvolta il voto del Fisco è determinante a causa della sua entità, sia in quanto rappresenti di per sé più del 50% del valore dei crediti, sia in quanto, pur non raggiungendo detta rilevanza, sia tale da impedire il raggiungimento delle suddette maggioranze.
In questi casi, infatti, l’agenzia delle Entrate può affossare un concordato anche quando il soddisfacimento offertole è più conveniente di quello discendente da qualsiasi soluzione alternativa.
L’estensione
A questa incongruenza pone rimedio il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio scorso, che modifica il comma 5 dell’articolo 48 del Codice, stabilendo che il tribunale omologa, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche il concordato preventivo nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria entro novanta giorni dalla proposta (sessanta prima del correttivo), quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui agli articoli 57 e 60, relativamente all’accordo di ristrutturazione, e dell’articolo 109, comma 1, relativamente al concordato preventivo, e, inoltre, la proposta è conveniente per l’Erario.
La modifica è certamente opportuna, non solo perché allinea la disciplina dei due istituti testé richiamati con riguardo a proposte aventi la medesima natura e funzione, ma soprattutto perché il rimedio adottabile per evitare gli effetti di un ingiustificato rigetto della proposta di transazione fiscale da parte del Fisco nell’ambito del concordato, pur sussistendo sul piano teorico, è di scarsa utilità pratica.
Esso è infatti costituito dall’impugnazione del rigetto della proposta di transazione dinanzi al giudice tributario, sulla quale quest’ultimo normalmente si pronuncia, quanto al primo grado di giudizio, dopo vari mesi (il più delle volte dopo circa un anno) e, in via definitiva, dopo diversi anni: non è quindi atto a evitare la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato da parte del tribunale conseguente al mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, la quale deve essere pronunciata in tempi assai più rapidi; né, visto il contesto, si può concretamente immaginare una sospensione del procedimento di approvazione del concordato per un periodo così ampio, in attesa della decisione del giudice tributario.