Processo penale, perde peso la prova per testimoni
La riforma limita il rinnovo del dibattimento se cambia il giudice
La prova testimoniale, che è tradizionalmente considerata la prova principale del processo penale, sta diventando sempre più marginale per l’accertamento della responsabilità dell’imputato: da tempo oramai sono altri gli strumenti che vengono privilegiati. Le intercettazioni, le prove scientifiche, i documenti informatici o le video registrazioni. Prove preconfezionate, in altre parole, solo in apparenza più concludenti, che però per loro natura si formano fuori dal giudizio, dunque senza il controllo diretto del giudice chiamato a decidere. Proprio per questo il Codice di procedura penale assegna invece un ruolo centrale alle prove dichiarative, che si formano in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, innanzi al giudice che determinerà l’esito del processo.
In questo scenario vanno contestualizzate due recenti decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione che hanno di fatto messo in soffitta una regola cardine del Codice di rito e che riguarda appunto le prove costituende, prima fra tutte quella testimoniale: il riferimento è all’articolo 525, comma 2, del Codice di procedura penale che individua nella necessaria identità tra giudice chiamato a decidere e giudice che abbia partecipato al dibattimento un principio fondante del nostro processo accusatorio, non a caso presidiato dalla nullità assoluta, la più grave tra le invalidità. Il senso della norma è chiaro: l’imputato non può essere giudicato se non da chi abbia costruito il proprio convincimento sulla base di prove che ha visto formare innanzi a sé e di cui proprio per questo abbia potuto apprezzare l’attendibilità. Pertanto, se il giudice cambia, il dibattimento - se viene richiesto - è da rifare. Vi è da dire che, in genere, le parti lo chiedono e questo inevitabilmente incide sulla durata del processo, soprattutto nei casi in cui il giudice cambi più volte.
Tuttavia, dopo il monito rivolto al legislatore da parte della Corte costituzionale, che suggeriva di prevedere «ragionevoli eccezioni» a questo principio, in modo da evitare l’impiego strumentale del diritto alla rinnovazione e il ripetersi di istruttorie che dilatano i tempi già lunghi del processo penale, sono state le Sezioni unite a invertire il rapporto regola-eccezione, affermando che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non è dovuta se muta la persona fisica del giudice, a meno che non si dimostri la necessità di esaminare i dichiaranti su fatti rimasti in precedenza inesplorati. In base a questa interpretazione, il nuovo giudice dunque potrà decidere, di norma, sulla base dei verbali di prove acquisite da altri prima di lui. Ciò significa non ritenere più fondamentale quel contatto diretto tra organo giudicante e fonte di prova, caratteristica tipica della prova testimoniale, nonostante l’articolo 525 del Codice di procedura penale.
I processi che ricominciano all’infinito per variazione del giudice e che rappresentano una patologia del nostro sistema si devono quasi sempre ai frequenti trasferimenti dei magistrati ad altro ufficio. Una soluzione a questa stortura andava trovata, ma non mettendo a carico dell’imputato il costo di una disfunzione di cui non ha responsabilità. Si sarebbe potuto (e si potrebbe) sperimentare, come in alcuni tribunali già avviene, che il dibattimento di primo grado non inizi se non quando si sia in grado di calendarizzare udienze molto ravvicinate, così da assicurare tempi più contenuti, limitando l’incognita della destinazione del giudice altrove. Andava verificata la possibilità di sospendere il trasferimento del magistrato sino al momento della definizione dei processi in corso. È difficile, in altre parole, credere che non esistano strumenti organizzativi per evitare lo scandalo della sostituzione di nove giudici diversi (ciò che si era verificato nel giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità dell’articolo 525 del Codice di procedura penale), senza comprimere i diritti della difesa, anche quando vi sia il rischio di un loro uso strumentale.
Viviamo però in un momento storico in cui appaiono obsolete quelle prove un tempo considerate fondamentali per l’accertamento: così, l’ultimo disegno di legge di riforma del processo penale recepisce le conclusioni delle Sezioni unite in merito alla presunzione di superfluità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dopo il cambiamento del giudice. Se questa riforma dovesse passare, la prova testimoniale diverrebbe ancor meno rilevante in un processo che non recupererà comunque efficienza dalla rinuncia alle garanzie.
Professore di procedura penale Università degli studi della Tuscia