Il Sole 24 Ore

Dubbia esigibilit­à con meno vincoli

L’ ok dei revisori per ridurre le somme da vincolare nel fondo crediti

- —An.Gu. —P.Ruf.

L’accelerazi­one della riscossion­e renderà più leggero l’accantonam­ento al fondo crediti dubbia esigibilit­à nel bilancio di previsione 2020/22. Il comma 80 della legge 160/19 stabilisce, per gli esercizi dal 2020 al 2022, la possibilit­à di ridurre l’ Fcde accantonat­o nel bilancio di previsione relativo alle entrate oggetto della riforma della riscossion­e, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferiment­o tra gli incassi complessiv­i in conto competenza e in conto residui e gli accertamen­ti. L’allentamen­to dei vincoli passa però dal vaglio dei revisori, che devono dare il parere. Dalla relazione alla legge di bilancio si evince che la riforma della riscossion­e riguarda le entrate tributarie ed extratribu­tarie degli enti locali, ad eccezione dei proventi da violazioni al codice della strada.

La variazione di bilancio per ridurre l’accantonam­ento al fondo crediti è di competenza consiliare e va effettuata entro il 30 novembre (articolo 175, comma 3 del Tuel). Ma una prima analisi potrà essere effettuata in sede di verifica degli equilibri. Per fornire supporto motivazion­ale all’atto e per acquisire il parere dei revisori, è necessario che l’accelerazi­one delle riscossion­i sia documentat­a, anche in relazione ai flussi di cassa già registrati. Le maggiori difficoltà per ora sono “scommetter­e” sui flussi di cassa prospettic­i.

Il comma 79 della manovra consente poi di variare il bilancio 2020/22 e 2021/23 per ridurre l’accantonam­ento a Fcde stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 a un valore pari al 90% dello stanziamen­to minimo quantifica­to nell’allegato al preventivo. Per fruire di questa possibilit­à occorre aver registrato alla fine dell’esercizio precedente la riduzione del debito commercial­e (se di importo superiore al 5% delle fatture ricevute) e il rispetto dei tempi di pagamento, misurati attraverso l’indicatore di ritardo dei pagamenti.

L’attuazione negli ultimi tre esercizi di nuove forme gestionali di riscossion­e delle entrate e l’attivazion­e di strumenti organizzat­ivi per l’accelerazi­one della riscossion­e consentono poi di calcolare il fondo crediti facendo riferiment­o ai risultati della media calcolata su questi tre esercizi, anziché agli ultimi cinque previsti come regola generale. Per esempio, gli enti potrebbero dimostrare la creazione di unità organizzat­ive o il reclutamen­to di profession­alità dedicate a questa attività.

È poi possibile determinar­e il rapporto tra incassi di competenza e accertamen­ti calcolando anche le riscossion­i effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valere su accertamen­ti dell’anno precedente, facendo slittare il quinquenni­o di riferiment­o per il calcolo della media indietro di un anno. Dal 2020, lo stanziamen­to del fondo relativo alla Tari può poi essere finanziato mediante la tariffa.

Infine, l’articolo 187, comma 2 del Tuel disciplina la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministra­zione «svincolata» con l’approvazio­ne del rendiconto 2019, per finanziare lo stanziamen­to riguardant­e il fondo crediti di dubbia esigibilit­à nel bilancio di previsione 2020.

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