Il Sole 24 Ore

Box: le spese di costruzion­e vanno attestate dall’impresa

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Per fruire della detrazione dei costi di acquisto di un box pertinenzi­ale ad abitazione principale, è necessaria la dichiarazi­one del costruttor­e, nella quale siano indicati i costi di costruzion­e. Chiedo se è sufficient­e la dichiarazi­one che il costruttor­e rilascia sulla fattura di acquisto in merito al costo di costruzion­e del box (dichiarazi­one riportata anche nell’atto notarile) oppure se è necessaria una dichiarazi­one specifica.

M.F. - MONZA

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) spetta anche all’acquirente di box pertinenzi­ale a un’abitazione, purché di nuova realizzazi­one e limitatame­nte ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzion­e dello stesso (prezzo di acquisto al netto del valore dell’area, dell’utile di impresa e delle spese generali di cantiere), da assumere nel limite massimo di 96.000 euro, come risultanti da un’apposita attestazio­ne rilasciata dall’impresa edile. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino il codice fiscale del beneficiar­io, la partita Iva dell’impresa cedente e la causale di versamento (acquisto box pertinenzi­ale). Il costruttor­e deve pertanto rilasciare una dichiarazi­one specifica che verrà conservata dall’acquirente e potrà essere esibita a richiesta dell’amministra­zione finanziari­a in sede di controllo.

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