Donare l’usufrutto limita le agevolazioni prima casa
Un soggetto, iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residente negli Stati Uniti, acquista, nel novembre 2017, un appartamento in Italia fruendo delle agevolazioni prima casa. L’appartamento viene dato in comodato alla madre, che vi abita. Se il figlio dona l’usufrutto alla madre perde le agevolazioni sull’acquisto dell’immobile? R.M. - SAVONA
Il trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) infraquinquennale dell’appartamento acquistato con i benefici prima casa – fatta eccezione per l’ipotesi del riacquisto entro l’anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale – comporta la decadenza dall’agevolazione e il conseguente pagamento nella misura ordinaria delle imposte, oltre a una soprattassa del 30% delle medesime e agli interessi di mora (nota II bis, articolo 1, comma IV, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986). La cessione, seppur parziale, dei diritti acquisiti, produce un effetto analogo, con una decadenza, però, limitata alla parte del prezzo corrispondente al diritto parziale ceduto (risoluzione 8 agosto 2007 n. 213/E, in tema di trasferimento della nuda proprietà, che per la quantificazione dell’importo da pagare richiama i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto contenuti nel prospetto dei coefficienti allegato al Dpr 131/1986, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquistato). Diversa è stata considerata la fattispecie della rinuncia all’usufrutto. Secondo la Corte di cassazione, la norma sulla prima casa non annovera tra le ipotesi di decadenza la rinuncia all’usufrutto, che non può essere qualificata traslativa, nel senso proprio del termine, producendo – di per sé – l’estinzione del diritto e la riespansione della piena proprietà (Cassazione, 7 dicembre 2012, n. 22244).