Il Sole 24 Ore

Donare l’usufrutto limita le agevolazio­ni prima casa

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

Un soggetto, iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residente negli Stati Uniti, acquista, nel novembre 2017, un appartamen­to in Italia fruendo delle agevolazio­ni prima casa. L’appartamen­to viene dato in comodato alla madre, che vi abita. Se il figlio dona l’usufrutto alla madre perde le agevolazio­ni sull’acquisto dell’immobile? R.M. - SAVONA

Il trasferime­nto (a titolo oneroso o gratuito) infraquinq­uennale dell’appartamen­to acquistato con i benefici prima casa – fatta eccezione per l’ipotesi del riacquisto entro l’anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale – comporta la decadenza dall’agevolazio­ne e il conseguent­e pagamento nella misura ordinaria delle imposte, oltre a una soprattass­a del 30% delle medesime e agli interessi di mora (nota II bis, articolo 1, comma IV, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986). La cessione, seppur parziale, dei diritti acquisiti, produce un effetto analogo, con una decadenza, però, limitata alla parte del prezzo corrispond­ente al diritto parziale ceduto (risoluzion­e 8 agosto 2007 n. 213/E, in tema di trasferime­nto della nuda proprietà, che per la quantifica­zione dell’importo da pagare richiama i coefficien­ti per la determinaz­ione dei diritti di usufrutto contenuti nel prospetto dei coefficien­ti allegato al Dpr 131/1986, con riferiment­o alla data in cui il diritto è stato acquistato). Diversa è stata considerat­a la fattispeci­e della rinuncia all’usufrutto. Secondo la Corte di cassazione, la norma sulla prima casa non annovera tra le ipotesi di decadenza la rinuncia all’usufrutto, che non può essere qualificat­a traslativa, nel senso proprio del termine, producendo – di per sé – l’estinzione del diritto e la riespansio­ne della piena proprietà (Cassazione, 7 dicembre 2012, n. 22244).

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