Va ravveduta la fruizione del credito da rettificare
Nel 2019 un’impresa ha richiesto il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e – ottenuta l’autorizzazione alla fruizione del credito – ha effettuato gli investimenti. Nel corso dell’investimento l’impresa ha beneficiato di sconti e ha ridotto i quantitativi ma non ha rettificato la richiesta originaria, procedendo per errore con la compensazione in assenza di nuova autorizzazione. Si vorrebbe poter rimediare provvedendo alle rettifiche e restituendo l’eccedenza di credito utilizzato. Qual è la procedura da seguire?
A.F. - MESSINA
Considerato che la compensazione è già stata effettuata per l’intero importo del credito oggetto della originaria autorizzazione alla fruizione, si ritiene che non sussistano ragioni per inviare una nuova comunicazione rettificativa della precedente. La comunicazione rettificativa si sarebbe dovuta inviare in via preventiva per adeguare l’importo del credito spettante a seguito degli sconti e delle riduzioni dei quantitativi. Allo stato attuale, la violazione di indebita compensazione è già stata commessa. Pertanto, il contribuente dovrà solo ravvedere la violazione, riversando il maggiore credito indebitamente utilizzato (con il codice tributo 6869), oltre interessi e relative sanzioni, il cui importo è variabile in base al tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’effettuazione del ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997).