Nuova Sabatini: tetto per i finanziamenti all’impresa
L’articolo 20 del Dl 34/2019 (decreto Crescita) ha innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziamenti agevolabili che si possono concedere a ciascuna impresa ex articolo 2 del Dl 69/2013 (“nuova Sabatini”). Vorrei sapere se, una volta raggiunta la soglia dei 4 milioni di euro di investimento, sarà possibile fare una nuova richiesta di contributo. Questa soglia non si riduce, in caso di alienazione del cespite dopo i tre anni previsti di vincolo?
F.M. - CESENA
La soglia di 4 milioni di euro riguarda la totalità delle domande di agevolazione presentate dalla singola impresa a banche/intermediari finanziari diversi, purché relative a investimenti diversi. Pertanto, una volta presentate domande di agevolazione che raggiungono complessivamente l’importo citato, non sarà possibile inoltrare una nuova richiesta di contributo. Per quanto riguarda il secondo quesito, è causa di revoca dell’agevolazione la cessione del cespite oggetto di finanziamento entro i tre anni successivi al completamento dell’investimento. In questo caso il soggetto beneficiario non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire l’eventuale beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. Se invece la cessione avviene oltre il termine non si decade dall’agevolazione goduta. Pertanto, il “plafond” disponibile per l’agevolazione non subisce alcuna riduzione.