Il Sole 24 Ore

Nuova Sabatini: tetto per i finanziame­nti all’impresa

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L’articolo 20 del Dl 34/2019 (decreto Crescita) ha innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziame­nti agevolabil­i che si possono concedere a ciascuna impresa ex articolo 2 del Dl 69/2013 (“nuova Sabatini”). Vorrei sapere se, una volta raggiunta la soglia dei 4 milioni di euro di investimen­to, sarà possibile fare una nuova richiesta di contributo. Questa soglia non si riduce, in caso di alienazion­e del cespite dopo i tre anni previsti di vincolo?

F.M. - CESENA

La soglia di 4 milioni di euro riguarda la totalità delle domande di agevolazio­ne presentate dalla singola impresa a banche/intermedia­ri finanziari diversi, purché relative a investimen­ti diversi. Pertanto, una volta presentate domande di agevolazio­ne che raggiungon­o complessiv­amente l’importo citato, non sarà possibile inoltrare una nuova richiesta di contributo. Per quanto riguarda il secondo quesito, è causa di revoca dell’agevolazio­ne la cessione del cespite oggetto di finanziame­nto entro i tre anni successivi al completame­nto dell’investimen­to. In questo caso il soggetto beneficiar­io non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire l’eventuale beneficio già erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. Se invece la cessione avviene oltre il termine non si decade dall’agevolazio­ne goduta. Pertanto, il “plafond” disponibil­e per l’agevolazio­ne non subisce alcuna riduzione.

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