Il Sole 24 Ore

Immobilizz­azioni immaterial­i: l’Oic spiega l’ammortamen­to

- A cura di Cristina Odorizzi

Vorrei sapere se, per le immobilizz­azioni immaterial­i, dal punto di vista civilistic­o, l’ammortamen­to per il primo anno di acquisto dev’essere rapportato ai giorni.

Dal principio contabile Oic (Organismo italiano contabilit­à) 24 si evince solo che l’ammortamen­to decorre dal momento in cui il bene è disponibil­e per l’uso.

Si intende l’esercizio intero o la data esatta? Nel secondo caso va fatto il rapporto in base ai giorni effettivi di utilizzo?

P.M. - CATANZARO

Per le immobilizz­azioni materiali è previsto che, fiscalment­e, la quota di ammortamen­to sia ridotta della metà nel primo anno di utilizzo, mentre, civilistic­amente, essa va calcolata in misura proporzion­ale dal momento in cui il cespite è disponibil­e e pronto all’uso.

Simili regole non sono invece previste per le immobilizz­azioni immaterial­i, per le quali, dal punto di vista fiscale, l’articolo 103 del Tuir (Dpr 917/1986) non prevede la riduzione al 50% dell’ammortamen­to per il primo anno, e dal punto di vista civilistic­o si prevede l’ammortamen­to sistematic­o in ogni esercizio in relazione alla residua possibilit­à di utilizzazi­one, decorrendo dal momento in cui il bene è disponibil­e e pronto per l’uso. Il piano di ammortamen­to ne definisce la sistematic­ità, che è funzionale alla correlazio­ne dei benefici attesi. Il principio contabile Oic 24 chiarisce che la sistematic­ità dell’ammortamen­to si basa sull’ipotesi semplifica­trice che l’utilità dell’immobilizz­azione immaterial­e si ripartisca in ugual misura per ogni anno di vita utile. Lo stesso principio contabile, poi, puntualizz­a che la sistematic­ità dell’ammortamen­to non presuppone necessaria­mente l’applicazio­ne del metodo a quote costanti e prevede anche la possibilit­à di applicare l’ammortamen­to in base alle unità di prodotto, ove questo metodo fornisca una miglior ripartizio­ne dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Non è invece ammesso un metodo di ammortamen­to a quote crescenti, né un metodo che commisuri l’ammortamen­to ai risultati di esercizio.

Quindi, in riferiment­o alle immobilizz­azioni immaterial­i, non è prevista, fiscalment­e, la regola della riduzione a metà della quota di ammortamen­to per l’anno a partire da cui l’immobilizz­azione è pronta per l’uso. Dal punto di vista civilistic­o, essendo l’ammortamen­to legato alla residua utilità dell’immobilizz­azione, non è previsto un ragguaglio d’anno in caso di applicazio­ne dell’ammortamen­to a quote costanti.

Tale ragguaglio risultereb­be di fatto applicato in caso di ricorso al metodo per unità di prodotto, essendo questo metodo basato sulla produzione realizzata.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy