Il Sole 24 Ore

Come rilevare in contabilit­à l’acquisto di registrato­ri 4.0

- A cura di Massimo Ianni

Riguardo alla registrazi­one in contabilit­à del credito d’imposta sull’acquisto di un nuovo registrato­re di cassa telematico, chiedo se è corretto assimilarl­o a un contributo conto impianti e quindi contabiliz­zarlo a ricavo (e riscontarl­o per la durata dell’ammortamen­to) oppure se si deve ridurre il valore del cespite in ammortamen­to.

In tal caso, se, tolto l’importo del credito d’imposta, il valore da ammortizza­re è inferiore ai 516 euro, è corretto ammortizza­rlo interament­e nell’anno di messa in funzione?

Se la fattura e l’entrata in funzione del bene cadono nel 2019 e la compensazi­one avviene nel 2020, è corretto comunque “decurtare” il valore del cespite già nel 2019?

In caso di contabilit­à semplifica­ta per cassa dovrebbe essere la stessa cosa, poiché i contributi in conto impianti dovrebbero essere tassati per competenza. È corretto?

A.A. - REGGIO EMILIA

Il credito d’imposta per l’acquisto di un registrato­re di cassa rientra tra quelli generati da investimen­ti e in linea generale assimilabi­li ai contributi in conto impianti (somme ottenute per l’acquisto di immobilizz­azioni materiali ammortizza­bili).

Questi contributi possono essere contabiliz­zati in due differenti modi:

– metodo diretto: il ricavo viene iscritto nella voce A5 del conto economico (altri ricavi e proventi) e rinviato per competenza negli esercizi successivi mediante iscrizione di risconti passivi;

– metodo indiretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del valore del cespite.

In tal modo non si dà isolata evidenza del contributo nel conto economico in quanto lo stesso comparirà come minore quota dell’ammortamen­to del cespite. In questo secondo caso la possibilit­à di deduzione in un unico esercizio è consentita a condizione che il costo unitario del bene sia inferiore a 516,46 euro, ove per costo si intende il costo di acquisto e non il valore contabile al netto del contributo ricevuto.

Nel caso di imputazion­e nei ricavi, il contributo sarà soggetto a tassazione sia ai fini Ires che Irap, mancando al riguardo una specifica disposizio­ne che ne escluda la tassazione, divenendo, inoltre, deducibile l’ammortamen­to del cespite per l’intero valore. Si conferma che anche nel regime per cassa tali contributi vanno tassati per competenza.

Infine, il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 49842 del 28 febbraio 2019, ha chiarito che il credito d’imposta per l’acquisto di registrato­ri di cassa di nuova generazion­e è utilizzabi­le esclusivam­ente in compensazi­one nel modello F24 a decorrere dalla prima liquidazio­ne Iva successiva all’annotazion­e della fattura e dopo che sia stato pagato il corrispett­ivo di acquisto.

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