Il Sole 24 Ore

Obblighi dell’amministra­tore per nuove norme antincendi­o

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Si richiede un elenco analitico degli adempiment­i da mettere in atto da parte dei proprietar­i e degli amministra­tori di immobili.

Si chiede altresi un elenco delle incombenze in capo agli amministra­tori nella loro qualità di responsabi­li dell’attività.

B.F. - MASSA

Il nuovo testo normativo assegna all’amministra­tore compiti di informazio­ne e sensibiliz­zazione dei condòmini, prima ancora che operativi. Egli è tenuto a documentar­e per iscritto l’attività posta in essere per il mantenimen­to in efficienza dei sistemi dispositiv­i, attrezzatu­re e delle altre misure antincendi­o adottate, nonché le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzio­ne richiesti dai vigili del fuoco (il tutto, all’interno di un registro, da includere nel più ampio Registro anagrafe sicurezza, previsto dall’articolo 1130, comma 1, n.6, del Codice civile). I nuovi requisiti antincendi­o previsti in capo agli edifici condominia­li sono valutati avendo come obiettivi quelli di: a) limitare la probabilit­à di propagazio­ne di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescon­o da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualme­nte presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazion­e antincendi­o e la facciata, con conseguent­e coinvolgim­ento di altri compartime­nti all’interno della costruzion­e e inizialmen­te non interessat­i dall’incendio; b) limitare la probabilit­à di incendio di una facciata e la successiva propagazio­ne dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna; c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromett­ere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per gli edifici di nuova costruzion­e; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

– 2 anni (maggio 2021) per l’installazi­one, ove prevista, degli impianti di segnalazio­ne manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

– 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle restanti

disposizio­ni. Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi livelli di prestazion­e (Lp) a cui devono rispondere gli edifici condominia­li, graduando le incombenze, in capo all’amministra­tore, a seconda del riferiment­o. L’elenco completo delle attività e delle prescrizio­ni per ogni tipologia di Lp in capo al responsabi­le delle attività è presente nelle tabelle allegate al Dm del 25 gennaio 2019.

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