Il proprietario agisce in tutela se l’assemblea non decide
Sono proprietaria di un alloggio locato in un condominio costruito nel 1973. L’immobile, esposto verso nord e situato all’ultimo piano, risente della mancanza di isolamento termico. Il solaio soprastante, nel sottotetto condominiale, non è coibentato e non lo sono le mura perimetrali. Da anni gli inquilini lamentano che il soffitto e le pareti perimetrali dell’alloggio presentano ampie zone interessate da muffe, umidità e fioriture.
Gli altri proprietari in assemblea ordinaria hanno differito a data imprecisata ogni decisione in merito ai lavori di coibentazione termica del solaio e di isolamento termico da me sollecitati. Inutilmente ho chiesto all’amministratore di sottoporre nuovamente con urgenza la questione in una assemblea straordinaria. Considerati i danni all’immobile in mia proprietà, quali azioni posso intraprendere?
P.Q. - TORINO
Quando l’assemblea non prende i provvedimenti necessari per la riparazione delle parti comuni da cui hanno origine i fenomeni infiltrativi, ciascun condomino può far ricorso al giudice che può nominare un amministratore “ad acta” dotato del potere di eseguire gli interventi occorrenti (si veda l’articolo 1105 del Codice civile). In tal caso occorrerebbe una distinta iniziativa giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli inquilini, sia con riguardo alle opere necessarie per le riparazioni all’interno delle unità immobiliari, sia con riguardo al minor grado di fruibilità delle unità immobiliari danneggiate nel periodo di tempo che va dal manifestarsi dei fenomeni infiltrativi alla rimozione delle cause degli stessi. Anche allo scopo di evitare la duplicazione di procedimenti giudiziari, appare preferibile – esauriti i tentativi di componimento bonario – attivare un procedimento per accertamento tecnico preventivo diretto alla individuazione dei lavori necessari sulle parti comuni per rimuovere le cause dei fenomeni e quantificare i danni subiti dai condòmini interessati.
Si potrà poi avviare un giudizio risarcitorio in cui i danni da ridotta fruibilità o da inservibilità saranno quantificati in una somma mensile e continueranno ad accumularsi fino a quando il condominio non eseguirà le riparazioni necessarie.