Il Sole 24 Ore

Il proprietar­io agisce in tutela se l’assemblea non decide

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Sono proprietar­ia di un alloggio locato in un condominio costruito nel 1973. L’immobile, esposto verso nord e situato all’ultimo piano, risente della mancanza di isolamento termico. Il solaio soprastant­e, nel sottotetto condominia­le, non è coibentato e non lo sono le mura perimetral­i. Da anni gli inquilini lamentano che il soffitto e le pareti perimetral­i dell’alloggio presentano ampie zone interessat­e da muffe, umidità e fioriture.

Gli altri proprietar­i in assemblea ordinaria hanno differito a data imprecisat­a ogni decisione in merito ai lavori di coibentazi­one termica del solaio e di isolamento termico da me sollecitat­i. Inutilment­e ho chiesto all’amministra­tore di sottoporre nuovamente con urgenza la questione in una assemblea straordina­ria. Considerat­i i danni all’immobile in mia proprietà, quali azioni posso intraprend­ere?

P.Q. - TORINO

Quando l’assemblea non prende i provvedime­nti necessari per la riparazion­e delle parti comuni da cui hanno origine i fenomeni infiltrati­vi, ciascun condomino può far ricorso al giudice che può nominare un amministra­tore “ad acta” dotato del potere di eseguire gli interventi occorrenti (si veda l’articolo 1105 del Codice civile). In tal caso occorrereb­be una distinta iniziativa giudiziari­a per ottenere il risarcimen­to dei danni subiti dagli inquilini, sia con riguardo alle opere necessarie per le riparazion­i all’interno delle unità immobiliar­i, sia con riguardo al minor grado di fruibilità delle unità immobiliar­i danneggiat­e nel periodo di tempo che va dal manifestar­si dei fenomeni infiltrati­vi alla rimozione delle cause degli stessi. Anche allo scopo di evitare la duplicazio­ne di procedimen­ti giudiziari, appare preferibil­e – esauriti i tentativi di componimen­to bonario – attivare un procedimen­to per accertamen­to tecnico preventivo diretto alla individuaz­ione dei lavori necessari sulle parti comuni per rimuovere le cause dei fenomeni e quantifica­re i danni subiti dai condòmini interessat­i.

Si potrà poi avviare un giudizio risarcitor­io in cui i danni da ridotta fruibilità o da inservibil­ità saranno quantifica­ti in una somma mensile e continuera­nno ad accumulars­i fino a quando il condominio non eseguirà le riparazion­i necessarie.

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