Riscatto laurea ante 1996 «accettando» il contributivo
Lavoro da circa 30 anni come dipendente pubblico, e, considerando il servizio civile e altri lavori fatti da studente, raggiungo circa 35 anni di contributi. Mi
sono laureato nel 1986 e ho fatto domanda di riscatto della laurea nel 2008, ma non ho mai ricevuto risposta. Chiedo se, con le nuove disposizioni, posso riscattare parte degli anni di laurea con il sistema agevolato e se gli anni riscattati potranno valere sia ai fini dell’accesso anticipato alla pensione sia ai fini del calcolo dell’assegno.
M.S. - VERONA
Si ritiene che la risposta sia positiva ma, per beneficiare del riscatto agevolato per il periodo di studi universitari ante 1996, il lettore deve optare per il calcolo della pensione, fatto esclusivamente con il sistema contributivo. Infatti, l’Inps, con circolare 6/2020 – che ha modificato quanto stabilito nella circolare 106/2019, con la la quale si consentiva il riscatto agevolato della laurea limitatamente ai periodi di studio collocati dal 1° gennaio 1996 in poi – ha comunicato che il riscatto agevolato della laurea, per gli anni di studi universitari svolti prima del 1996, non coperti da altra contribuzione, è consentito a condizione che il richiedente opti per il sistema del calcolo della pensione, con il solo metodo contributivo.
Questa facoltà è concessa, in base all’articolo 1, comma 23, della legge 335/1995 e successive modifiche, ai lavoratori che possano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Poiché, di norma, l’opzione per il sistema contributivo determina un importo della pensione inferiore a quello calcolato con il sistema retributivo, che sarebbe spettato, senza opzione, per il periodo lavorativo prestato fino al 1995, occorre verificare, da un lato, il vantaggio economico del calcolo del riscatto agevolato della laurea rispetto a quello normale e, dall’altro, il minor importo della pensione, che si andrà a percepire, determinato dal calcolo della stessa esclusivamente con il sistema contributivo.
Gli anni di studio universitario riscattati valgono ai fini di pensione, sia per il diritto (come anzianità contributiva per raggiungere prima i requisiti per la pensione) che per la misura (per il calcolo dell’assegno pensionistico).