Il Sole 24 Ore

Riscatto laurea ante 1996 «accettando» il contributi­vo

- A cura di Aldo Ciccarella

Lavoro da circa 30 anni come dipendente pubblico, e, consideran­do il servizio civile e altri lavori fatti da studente, raggiungo circa 35 anni di contributi. Mi

sono laureato nel 1986 e ho fatto domanda di riscatto della laurea nel 2008, ma non ho mai ricevuto risposta. Chiedo se, con le nuove disposizio­ni, posso riscattare parte degli anni di laurea con il sistema agevolato e se gli anni riscattati potranno valere sia ai fini dell’accesso anticipato alla pensione sia ai fini del calcolo dell’assegno.

M.S. - VERONA

Si ritiene che la risposta sia positiva ma, per beneficiar­e del riscatto agevolato per il periodo di studi universita­ri ante 1996, il lettore deve optare per il calcolo della pensione, fatto esclusivam­ente con il sistema contributi­vo. Infatti, l’Inps, con circolare 6/2020 – che ha modificato quanto stabilito nella circolare 106/2019, con la la quale si consentiva il riscatto agevolato della laurea limitatame­nte ai periodi di studio collocati dal 1° gennaio 1996 in poi – ha comunicato che il riscatto agevolato della laurea, per gli anni di studi universita­ri svolti prima del 1996, non coperti da altra contribuzi­one, è consentito a condizione che il richiedent­e opti per il sistema del calcolo della pensione, con il solo metodo contributi­vo.

Questa facoltà è concessa, in base all’articolo 1, comma 23, della legge 335/1995 e successive modifiche, ai lavoratori che possano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Poiché, di norma, l’opzione per il sistema contributi­vo determina un importo della pensione inferiore a quello calcolato con il sistema retributiv­o, che sarebbe spettato, senza opzione, per il periodo lavorativo prestato fino al 1995, occorre verificare, da un lato, il vantaggio economico del calcolo del riscatto agevolato della laurea rispetto a quello normale e, dall’altro, il minor importo della pensione, che si andrà a percepire, determinat­o dal calcolo della stessa esclusivam­ente con il sistema contributi­vo.

Gli anni di studio universita­rio riscattati valgono ai fini di pensione, sia per il diritto (come anzianità contributi­va per raggiunger­e prima i requisiti per la pensione) che per la misura (per il calcolo dell’assegno pensionist­ico).

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