Dopo 40 anni di «versamenti» cumulo totale con i redditi
Dal 1° maggio 2016 godo dell’assegno ordinario di invalidità Inps, calcolato con 37 anni di contribuzione, e il 1° gennaio 2019, conseguiti 40 anni di contributi, questo assegno mi è stato rinnovato.
Al di là del ricalcolo della misura con richiesta di supplemento nel 2021, è possibile per me far valere per diritto i 40 anni di contributi e non avere la seconda trattenuta per cumulo da parte del mio datore di lavoro privato?
G.D. - MESSINA
Con la circolare 20 del 26 gennaio 2001, l’Inps ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni,
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni, dev’essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, oppure, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.