Il Sole 24 Ore

Dopo 40 anni di «versamenti» cumulo totale con i redditi

- A cura di Aldo Forte

Dal 1° maggio 2016 godo dell’assegno ordinario di invalidità Inps, calcolato con 37 anni di contribuzi­one, e il 1° gennaio 2019, conseguiti 40 anni di contributi, questo assegno mi è stato rinnovato.

Al di là del ricalcolo della misura con richiesta di supplement­o nel 2021, è possibile per me far valere per diritto i 40 anni di contributi e non avere la seconda trattenuta per cumulo da parte del mio datore di lavoro privato?

G.D. - MESSINA

Con la circolare 20 del 26 gennaio 2001, l’Inps ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell’assicurazi­one generale obbligator­ia dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerativ­e, esclusive, sostitutiv­e della medesima, delle gestioni previdenzi­ali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributi­va pari o superiore a 40 anni,

sono interament­e cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Per stabilire se l’anzianità contributi­va sia o meno pari a 40 anni, dev’essere valutata la contribuzi­one utile ai fini del diritto, oppure, se più favorevole, la contribuzi­one utile per la misura del trattament­o pensionist­ico, compresa la contribuzi­one utilizzata successiva­mente al pensioname­nto per la liquidazio­ne di supplement­i.

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