Agevolazione estesa oltre i 45 anni di età
Ammessi i laureati ante 1996. Il requisito chiave è l’esercizio dell’opzione per il metodo di calcolo contributivo
Dalla fine di gennaio dello scorso anno è stata prevista una nuova modalità di riscatto della laurea che ha subito richiamato l’attenzione di molti lavoratori. L’articolo 20 del Dl 4/2019, infatti, ha introdotto in modo stabile un nuovo tipo di calcolo dell’onere del riscatto di laurea e dottorato di ricerca, con prezzo a forfait.
Ilcalcolo a forfait
Il costo da sostenere è calcolato moltiplicando per l’aliquota Ivs vigente (il 33%) per il minimale retributivo della gestione Commercianti (per il 2020 pari a 15.953 euro), con un costo per ogni anno riscattato di circa 5.265 euro, integralmente deducibiliex articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986), in modo del tutto analogo al riscatto ordinario. Questa forma di riscatto è valida sia ai fini del diritto pensionistico, in quanto dà la facoltà di accedere anticipatamente agli ingressi a pensione che richiedono una determinata anzianità contributiva (la pensione anticipata, ma anche Quota 100, Opzione Donna, l’accesso per lavoratori usurati eccetera), sia riguardo al valore della futura misura della pensione percepita. Tuttavia, dato che questa forma di riscatto è puramente contributiva, il costo ridotto del riscatto light causerà un aumento contenuto della pensione proporzionale alla spesa, attestabile in circa 20 euro lordi al mese più una ulteriore quota derivata da possibili rivalutazioni del montante.
Stop al requisito anagrafico
La versione originaria del riscatto agevolato era accessibile solo per i lavoratori che lo richiedevano prima dei 45 anni; tuttavia, dopo la conversione in legge, la norma (a oggi vigente) ha eliminato il requisito anagrafico, mantenendo solo la condizione che questa forma di riscatto fosse attivabile esclusivamente per periodi del corso di laurea valutabili attraverso il sistema contributivo.
Le circolari 36 e 106 del 2019 non hanno, durante lo scorso anno, fornito elementi di interpretazione sul significato di questa condizione, lasciando desumere, in modo più generalizzato, che questa forma di riscatto fosse attivabile solo per chi aveva studiato, in corso, durante i periodi successivi al 1995 (ex lege 335/1995 in merito alla decorrenza del metodo contributivo dal gennaio 1996). La circolare 6/2020 dell’Istituto, a un anno dall’entrata in vigore della norma, è tornata su questo tema fornendo un ulteriore dettaglio interpretativo determinante.
Riscatto a percentuale
La circolare ha attestato che coloro che applicano il metodo contributivo hanno accesso al calcolo di riscatto a percentuale. Dato che il calcolo a percentuale del riscatto può essere declinato, in forza del decreto del welfare, sia a costo pieno, sia agevolato, tale specifica si è tradotta nel fatto che il riscatto agevolato può essere chiesto non esclusivamente da quelli che hanno studiato dopo il ‘95, ma anche da chi che aveva studiato prima del ‘96, a seguito dell’ opzione per il metodo di calcolo contributivo. L'opzione era stata prevista dalla riforma Dini e consente a tutti gli iscritti Inps (tranne che nella Gestione Separata) con almeno 1 contributo prima del ‘96 di optare per la liquidazione della pensione con le regole del contributivo. I requisiti per l’opzione sono due: non aver raggiunto i 18 o più anni di contribuzione al 31 dicembre 1995; vantare almeno 15 anni di contributi complessivamente di cui almeno cinque anni dopo il 1995. Chi attiva l’opzione per il metodo contributivo e richiederà il riscatto del corso di studi dovrà calcolare l’onere del riscatto con metodo a percentuale, con la possibilità di versare l’onere in modo agevolato al prezzo di 5.265 euro per anno.