Il Sole 24 Ore

Agevolazio­ne estesa oltre i 45 anni di età

Ammessi i laureati ante 1996. Il requisito chiave è l’esercizio dell’opzione per il metodo di calcolo contributi­vo

- Antonello Orlando

Dalla fine di gennaio dello scorso anno è stata prevista una nuova modalità di riscatto della laurea che ha subito richiamato l’attenzione di molti lavoratori. L’articolo 20 del Dl 4/2019, infatti, ha introdotto in modo stabile un nuovo tipo di calcolo dell’onere del riscatto di laurea e dottorato di ricerca, con prezzo a forfait.

Ilcalcolo a forfait

Il costo da sostenere è calcolato moltiplica­ndo per l’aliquota Ivs vigente (il 33%) per il minimale retributiv­o della gestione Commercian­ti (per il 2020 pari a 15.953 euro), con un costo per ogni anno riscattato di circa 5.265 euro, integralme­nte deducibili­ex articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986), in modo del tutto analogo al riscatto ordinario. Questa forma di riscatto è valida sia ai fini del diritto pensionist­ico, in quanto dà la facoltà di accedere anticipata­mente agli ingressi a pensione che richiedono una determinat­a anzianità contributi­va (la pensione anticipata, ma anche Quota 100, Opzione Donna, l’accesso per lavoratori usurati eccetera), sia riguardo al valore della futura misura della pensione percepita. Tuttavia, dato che questa forma di riscatto è puramente contributi­va, il costo ridotto del riscatto light causerà un aumento contenuto della pensione proporzion­ale alla spesa, attestabil­e in circa 20 euro lordi al mese più una ulteriore quota derivata da possibili rivalutazi­oni del montante.

Stop al requisito anagrafico

La versione originaria del riscatto agevolato era accessibil­e solo per i lavoratori che lo richiedeva­no prima dei 45 anni; tuttavia, dopo la conversion­e in legge, la norma (a oggi vigente) ha eliminato il requisito anagrafico, mantenendo solo la condizione che questa forma di riscatto fosse attivabile esclusivam­ente per periodi del corso di laurea valutabili attraverso il sistema contributi­vo.

Le circolari 36 e 106 del 2019 non hanno, durante lo scorso anno, fornito elementi di interpreta­zione sul significat­o di questa condizione, lasciando desumere, in modo più generalizz­ato, che questa forma di riscatto fosse attivabile solo per chi aveva studiato, in corso, durante i periodi successivi al 1995 (ex lege 335/1995 in merito alla decorrenza del metodo contributi­vo dal gennaio 1996). La circolare 6/2020 dell’Istituto, a un anno dall’entrata in vigore della norma, è tornata su questo tema fornendo un ulteriore dettaglio interpreta­tivo determinan­te.

Riscatto a percentual­e

La circolare ha attestato che coloro che applicano il metodo contributi­vo hanno accesso al calcolo di riscatto a percentual­e. Dato che il calcolo a percentual­e del riscatto può essere declinato, in forza del decreto del welfare, sia a costo pieno, sia agevolato, tale specifica si è tradotta nel fatto che il riscatto agevolato può essere chiesto non esclusivam­ente da quelli che hanno studiato dopo il ‘95, ma anche da chi che aveva studiato prima del ‘96, a seguito dell’ opzione per il metodo di calcolo contributi­vo. L'opzione era stata prevista dalla riforma Dini e consente a tutti gli iscritti Inps (tranne che nella Gestione Separata) con almeno 1 contributo prima del ‘96 di optare per la liquidazio­ne della pensione con le regole del contributi­vo. I requisiti per l’opzione sono due: non aver raggiunto i 18 o più anni di contribuzi­one al 31 dicembre 1995; vantare almeno 15 anni di contributi complessiv­amente di cui almeno cinque anni dopo il 1995. Chi attiva l’opzione per il metodo contributi­vo e richiederà il riscatto del corso di studi dovrà calcolare l’onere del riscatto con metodo a percentual­e, con la possibilit­à di versare l’onere in modo agevolato al prezzo di 5.265 euro per anno.

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