Servizio di leva utile per l’assegno previdenziale
Il riconoscimento del periodo di leva obbligatorio può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi o ai Fondi speciali di previdenza Inps, se previsto dalle norme regolamentari, e dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto anche prima del 30 aprile 1969. I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle Forze armate, inclusi i Carabinieri, e i periodi equiparati, sono utili per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale. Si possono accreditare lassi temporali tra la data iniziale di chiamata alle armi e quella di collocazione in congedo. Se il periodo è coperto da contributi il riconoscimento non può essere fatto. L’assicurato deve avere almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche dopo il servizio militare o riferito a un rapporto di lavoro svolto all’estero, in un Paese con cui l’Italia ha una convenzione in materia previdenziale. L’accredito è utile ai fini del diritto alla pensione (per maturare i 20 anni della pensione di vecchiaia e qualsiasi requisito, anche di contribuzione effettiva), e ai fini della misura, nei metodi retributivo, misto e contributivo. In caso di accredito anche di una sola settimana ante 1996 di soggetti rientranti nel metodo contributivo puro, dal m omento della richiesta il soggetto diviene assoggettato al metodo misto con disapplicazione del massimale contributivo.