Agli invalidi maggiorazione con contributi figurativi
Particolare beneficio per i lavoratori invalidi è previsto dall’articolo 80, comma 3, legge 388/2000: per tutti i lavoratori sordomuti, invalidi civili, sordi civili, invalidi di guerra e per cause di servizio, nonché invalidi del lavoro, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile certificata dalla Asl o Inail superiore al 74% si può richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa riconosciuto nel limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione e all’anzianità contributiva. Tali contributi avranno valore sul quantum della pensione unicamente in riferimento alle quote retributive, in quanto non aumenteranno il montante contributivo (su cui si calcola la quota contributiva della legge Dini). L’attribuzione del beneficio non è automatica e deve seguire alla presentazione della domanda telematica, anche tramite patronato, da parte degli interessati, al momento della richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento, unitamente alla specifica documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla norma. La domanda può essere anticipata durante la vita lavorativa con il portale Inps delle “Segnalazioni contributive” nel Fascicolo previdenziale del cittadino. Il beneficio non opera sull’assegno ordinario di invalidità, mentre è efficace anche per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà e per l’isopensione Fornero.