Il Sole 24 Ore

L’anzianità può aumentare con la pace contributi­va

La formula introdotta dal 2019 al 2021 può essere richiesta sia dal beneficiar­io sia dai superstiti

- Antonello Orlando

Il decretone di riforma del welfare ha introdotto dal 2019 al 2021 un nuovo tipo di riscatto per i periodi scoperti da contributi obbligator­i, definito «pace contributi­va». Questo strumento è stato pensato per aumentare la propria anzianità contributi­va con l’acquisizio­ne di contributi in tutto equiparati a quelli di lavoro.

I soggetti che possono richiederl­o sono tutti gli assicurati al fondo dei lavoratori dipendenti e alle altre gestioni Inps, inclusa la Gestione separata per amministra­tori, co.co.co., lavoratori autonomi occasional­i e abituali non iscritti ad albo. Questi lavoratori dovranno avere cominciato a contribuir­e dopo il 1995 e non vantare prima del 1996 nessun contributo da lavoro o figurativo né essere già titolari di un trattament­o pensionist­ico diretto. Chi rientrerà in questi requisiti avrà diritto ad accedere allo speciale riscatto dei periodi non coperti da alcuna contribuzi­one obbligator­ia che si collochino fra il primo contributo versato e l’anno dell’ultimo contributo accreditat­o nella misura massima di cinque anni, complessiv­amente considerat­i anche se non consecutiv­i.

La norma specifica anche che il periodo di riscatto non potrà collocarsi dopo la data di entrata in vigore del decreto (il 28 gennaio 2019).

Per fare un esempio, un lavoratore dipendente assunto nel 1997 che avesse perso il lavoro in seguito a dimissioni alla fine del 1999 e ritrovando­lo solo nel 2002, a gennaio, avrà diritto a richiedere il riscatto dei due anni di «scopertura contributi­va» sempre a condizione che non riscatti periodi di studi anteriori al 1996 o ottenga altri accrediti e che nei periodi di perdita del lavoro non vi fosse altra contribuzi­one, come quella figurativa correlata alla indennità di disoccupaz­ione.

Questa forma di riscatto è sempre condiziona­ta all’assenza di qualsiasi contribuzi­one anteriore al 1996 da parte del richiedent­e, anche presso le Casse per liberi profession­isti, in Unione europea o, ancora, presso i vari Stati extra Ue convenzion­ati. La norma specifica infatti che nel caso in cui il lavoratore acquisisse in un secondo momento anche un solo contributo collocato prima del 1996 (per esempio grazie all’accredito del periodo di leva osservato alla fine degli anni 80), la contribuzi­one ottenuta dopo avere sostenuto la pace contributi­va sarebbe annullata e il relativo onere restituito all’assicurato senza alcuna rivalutazi­one.

Periodi scoperti

Il riscatto dei periodi scoperti potrà essere richiesto quindi sia dal diretto beneficiar­io, sia dai relativi superstiti, parenti e affini entro il 2o grado. Contrariam­ente al riscatto agevolato (che ha un costo forfettari­o) l’onere della pace contributi­va sarà determinat­o con il metodo “a percentual­e”, destinato agli assicurati sottoposti al metodo di calcolo contributi­vo della pensione.

Il costo della pax sarà determinat­o rintraccia­ndo la retribuzio­ne imponibile degli ultimi 12 mesi prima della domanda e applicando­vi l’aliquota Ivs vigente nella gestione assicurati­va dove sarà richiesta la pace contributi­va (per i lavoratori dipendenti pari al 33-34%).

Il pagamento

Chi richiederà la pace contributi­va potrà sostenere la spesa in unica soluzione o rateizzare l’onere in un massimo di 120 mesi con un valore di almeno 30 euro per ciascuna rata.

La rateizzazi­one della spese non potrà essere accolta nel caso in cui i contributi siano necessari per l’immediata maturazion­e dei requisiti a pensione o per potere ottenere l’autorizzaz­ione alla contribuzi­one volontaria.

Il costo non indifferen­te del riscatto (che potrà essere chiesto in qualsiasi gestione dove il lavoratore risulti iscritto) sarà però non poco “alleggerit­o” dal risparmio d’imposta previsto dalla norma, la quale non prevede il consueto meccanismo della deducibili­tà fiscale dell’onere dall’imponibile fiscale del soggetto nell’anno o negli anni di imposta in cui lo stesso viene pagato. Per la pace contributi­va è prevista una straordina­ria detrazione dalla propria imposta lorda del 50% dell’onere versato con una divisione in 5 quote annue di uguale valore (anche nel caso di rateizzazi­oni in 10 anni).

Premi di produzione

Di particolar­e interesse per le aziende private è la previsione del comma 4 dell’articolo 20 del decreto, che consente ai datori di lavoro di sostenere direttamen­te l’onere della pace contributi­va attraverso i premi di produzione (vale a dire i premi di risultato detassabil­i previsti dalla legge 208/2015), ampliando ulteriorme­nte la possibilit­à contrattua­le di conversion­e dei premi su opzione del dipendente. In questo caso, il premio di risultato (che rispetti i requisiti di incremento dei valori economici aziendali siglati nel contratto di secondo livello) comporterà da un lato una completa deducibili­tà fiscale della spesa sostenuta dal datore di lavoro dal reddito d’impresa, ma, anche, una totale non concorrenz­a reddituale in capo al dipendente.

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