L’anzianità può aumentare con la pace contributiva
La formula introdotta dal 2019 al 2021 può essere richiesta sia dal beneficiario sia dai superstiti
Il decretone di riforma del welfare ha introdotto dal 2019 al 2021 un nuovo tipo di riscatto per i periodi scoperti da contributi obbligatori, definito «pace contributiva». Questo strumento è stato pensato per aumentare la propria anzianità contributiva con l’acquisizione di contributi in tutto equiparati a quelli di lavoro.
I soggetti che possono richiederlo sono tutti gli assicurati al fondo dei lavoratori dipendenti e alle altre gestioni Inps, inclusa la Gestione separata per amministratori, co.co.co., lavoratori autonomi occasionali e abituali non iscritti ad albo. Questi lavoratori dovranno avere cominciato a contribuire dopo il 1995 e non vantare prima del 1996 nessun contributo da lavoro o figurativo né essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Chi rientrerà in questi requisiti avrà diritto ad accedere allo speciale riscatto dei periodi non coperti da alcuna contribuzione obbligatoria che si collochino fra il primo contributo versato e l’anno dell’ultimo contributo accreditato nella misura massima di cinque anni, complessivamente considerati anche se non consecutivi.
La norma specifica anche che il periodo di riscatto non potrà collocarsi dopo la data di entrata in vigore del decreto (il 28 gennaio 2019).
Per fare un esempio, un lavoratore dipendente assunto nel 1997 che avesse perso il lavoro in seguito a dimissioni alla fine del 1999 e ritrovandolo solo nel 2002, a gennaio, avrà diritto a richiedere il riscatto dei due anni di «scopertura contributiva» sempre a condizione che non riscatti periodi di studi anteriori al 1996 o ottenga altri accrediti e che nei periodi di perdita del lavoro non vi fosse altra contribuzione, come quella figurativa correlata alla indennità di disoccupazione.
Questa forma di riscatto è sempre condizionata all’assenza di qualsiasi contribuzione anteriore al 1996 da parte del richiedente, anche presso le Casse per liberi professionisti, in Unione europea o, ancora, presso i vari Stati extra Ue convenzionati. La norma specifica infatti che nel caso in cui il lavoratore acquisisse in un secondo momento anche un solo contributo collocato prima del 1996 (per esempio grazie all’accredito del periodo di leva osservato alla fine degli anni 80), la contribuzione ottenuta dopo avere sostenuto la pace contributiva sarebbe annullata e il relativo onere restituito all’assicurato senza alcuna rivalutazione.
Periodi scoperti
Il riscatto dei periodi scoperti potrà essere richiesto quindi sia dal diretto beneficiario, sia dai relativi superstiti, parenti e affini entro il 2o grado. Contrariamente al riscatto agevolato (che ha un costo forfettario) l’onere della pace contributiva sarà determinato con il metodo “a percentuale”, destinato agli assicurati sottoposti al metodo di calcolo contributivo della pensione.
Il costo della pax sarà determinato rintracciando la retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi prima della domanda e applicandovi l’aliquota Ivs vigente nella gestione assicurativa dove sarà richiesta la pace contributiva (per i lavoratori dipendenti pari al 33-34%).
Il pagamento
Chi richiederà la pace contributiva potrà sostenere la spesa in unica soluzione o rateizzare l’onere in un massimo di 120 mesi con un valore di almeno 30 euro per ciascuna rata.
La rateizzazione della spese non potrà essere accolta nel caso in cui i contributi siano necessari per l’immediata maturazione dei requisiti a pensione o per potere ottenere l’autorizzazione alla contribuzione volontaria.
Il costo non indifferente del riscatto (che potrà essere chiesto in qualsiasi gestione dove il lavoratore risulti iscritto) sarà però non poco “alleggerito” dal risparmio d’imposta previsto dalla norma, la quale non prevede il consueto meccanismo della deducibilità fiscale dell’onere dall’imponibile fiscale del soggetto nell’anno o negli anni di imposta in cui lo stesso viene pagato. Per la pace contributiva è prevista una straordinaria detrazione dalla propria imposta lorda del 50% dell’onere versato con una divisione in 5 quote annue di uguale valore (anche nel caso di rateizzazioni in 10 anni).
Premi di produzione
Di particolare interesse per le aziende private è la previsione del comma 4 dell’articolo 20 del decreto, che consente ai datori di lavoro di sostenere direttamente l’onere della pace contributiva attraverso i premi di produzione (vale a dire i premi di risultato detassabili previsti dalla legge 208/2015), ampliando ulteriormente la possibilità contrattuale di conversione dei premi su opzione del dipendente. In questo caso, il premio di risultato (che rispetti i requisiti di incremento dei valori economici aziendali siglati nel contratto di secondo livello) comporterà da un lato una completa deducibilità fiscale della spesa sostenuta dal datore di lavoro dal reddito d’impresa, ma, anche, una totale non concorrenza reddituale in capo al dipendente.