Il Sole 24 Ore

Anche chi non è proprietar­io può fruire dell’ecobonus

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È necessario rifare il tetto della casa in cui abitiamo, che è di proprietà esclusiva di mio marito. Vorrei sapere come devono essere intestate le fatture affinché io, in qualità di coniuge convivente e soggetto che sostiene interament­e la spesa, possa fruire della detrazione Irpef per interventi di risparmio energetico.

C.C. - TRENTO

La detrazione del 50% o del 65% per interventi di risparmio energetico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) compete anche al coniuge non proprietar­io a condizione che lo stesso conviva con l’altro coniuge, proprietar­io, da prima dell’inizio dei lavori e l’abitazione oggetto di intervento sia a disposizio­ne del nucleo familiare (non locata al momento dell’intervento o concessa in uso gratuito). L’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzion­e 184/ E/2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef quando le spese risultino effettivam­ente a suo carico (fatture intestate al familiare e bonifici emessi dal suo conto corrente o da conto anche cointestat­o con il proprietar­io, e fatture intestate a chi sostiene le spese). Ricorrendo tali condizioni l’importo complessiv­amente detraibile può essere ripartito o addirittur­a imputato al 100% al coniuge del proprietar­io se questi sostiene interament­e le spese. Volendo fruire dell’ecobonus, in alternativ­a alla detrazione del 50%, i relativi adempiment­i – comunicazi­one all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazion­e dei lavori con invio della scheda informativ­a e dell’Ape (Attestato si prestazion­e energetica), se prevista – devono essere eseguiti a nome del coniuge che effettivam­ente sostiene le spese.

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