Anche chi non è proprietario può fruire dell’ecobonus
È necessario rifare il tetto della casa in cui abitiamo, che è di proprietà esclusiva di mio marito. Vorrei sapere come devono essere intestate le fatture affinché io, in qualità di coniuge convivente e soggetto che sostiene interamente la spesa, possa fruire della detrazione Irpef per interventi di risparmio energetico.
C.C. - TRENTO
La detrazione del 50% o del 65% per interventi di risparmio energetico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) compete anche al coniuge non proprietario a condizione che lo stesso conviva con l’altro coniuge, proprietario, da prima dell’inizio dei lavori e l’abitazione oggetto di intervento sia a disposizione del nucleo familiare (non locata al momento dell’intervento o concessa in uso gratuito). L’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/ E/2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef quando le spese risultino effettivamente a suo carico (fatture intestate al familiare e bonifici emessi dal suo conto corrente o da conto anche cointestato con il proprietario, e fatture intestate a chi sostiene le spese). Ricorrendo tali condizioni l’importo complessivamente detraibile può essere ripartito o addirittura imputato al 100% al coniuge del proprietario se questi sostiene interamente le spese. Volendo fruire dell’ecobonus, in alternativa alla detrazione del 50%, i relativi adempimenti – comunicazione all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori con invio della scheda informativa e dell’Ape (Attestato si prestazione energetica), se prevista – devono essere eseguiti a nome del coniuge che effettivamente sostiene le spese.