Porta blindata danneggiata: cambio con spese detraibili
Devo procedere alla sostituzione di una porta blindata danneggiata irreparabilmente dai ladri, che era già stata portata in detrazione anni fa. Posso fruire una seconda volta dell’agevolazione per la nuova porta? Quali documenti sono necessari?
M.B. - VERCELLI
L’installazione della porta blindata di un singolo appartamento, o la sostituzione di quella esistente, fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie ex articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio 2020 (si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Il soggetto che già fruisce della detrazione del 50% per un intervento effettuato in anni precedenti può beneficiare della ulteriore detrazione anche in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile, come nel caso di specie, anche se l’intervento è della stessa natura. Ai fini urbanistici occorre verificare cosa prevede il regolamento edilizio comunale (Cila o edilizia libera) per la sostituzione della porta blindata. Nell’ipotesi in cui non sia necessaria la Cila (Certificazione inizio lavori asseverata), è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Questa dichiarazione non dev’essere inviata all’amministrazione finanziaria ma conservata dal contribuente ed esibita a richiesta degli uffici. In caso di effrazione è sufficiente conservare la denuncia alla pubblica autorità da esibire in sede di controllo per giustificare la nuova sostituzione della porta blindata, anche se, teoricamente, non sarebbe necessaria.