Il Sole 24 Ore

Porta blindata danneggiat­a: cambio con spese detraibili

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Devo procedere alla sostituzio­ne di una porta blindata danneggiat­a irreparabi­lmente dai ladri, che era già stata portata in detrazione anni fa. Posso fruire una seconda volta dell’agevolazio­ne per la nuova porta? Quali documenti sono necessari?

M.B. - VERCELLI

L’installazi­one della porta blindata di un singolo appartamen­to, o la sostituzio­ne di quella esistente, fruiscono della detrazione del 50% per le ristruttur­azioni edilizie ex articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio 2020 (si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it). Il soggetto che già fruisce della detrazione del 50% per un intervento effettuato in anni precedenti può beneficiar­e della ulteriore detrazione anche in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile, come nel caso di specie, anche se l’intervento è della stessa natura. Ai fini urbanistic­i occorre verificare cosa prevede il regolament­o edilizio comunale (Cila o edilizia libera) per la sostituzio­ne della porta blindata. Nell’ipotesi in cui non sia necessaria la Cila (Certificaz­ione inizio lavori asseverata), è sufficient­e una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio attestante la non necessità del provvedime­nto urbanistic­o sulla base del regolament­o edilizio comunale. Questa dichiarazi­one non dev’essere inviata all’amministra­zione finanziari­a ma conservata dal contribuen­te ed esibita a richiesta degli uffici. In caso di effrazione è sufficient­e conservare la denuncia alla pubblica autorità da esibire in sede di controllo per giustifica­re la nuova sostituzio­ne della porta blindata, anche se, teoricamen­te, non sarebbe necessaria.

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