Il Sole 24 Ore

Supercondo­minio, assemblea per gestire il parcheggio

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In un supercondo­minio due fabbricati attigui (a e b) fruiscono di un cortile comune destinato a parcheggio, per il quale i rispettivi condomìni contribuis­cono alle spese gestionali rispettiva­mente nella misura del 65% (a) e del 35% (b). Le unità immobiliar­i sono 40, ma si sta operando per pervenire a una regolament­azione simile a quella prevista per i supercondo­mìni con più di 60 unità. Si chiede se, in attesa delle nuove regole, per deliberare sia più corretto operare attraverso assemblee congiunte ma con uno specifico amministra­tore, nelle quali i millesimi dei singoli proprietar­i siano commisurat­i a quelli dei due condomìni (65% e 35%), o siano necessarie due distinte assemblee da parte dei due condomini e, in questo caso, con quali modalità deliberati­ve.

A.D. - CARRARA

Il supercondo­minio ha trovato riconoscim­ento formale con la riforma del 2013, come da articolo 1117–bis del Codice civile secondo cui «le disposizio­ni del presente capo si applicano, in quanto compatibil­i, in tutti i casi in cui più unità immobiliar­i o edifici ovvero più condominii di unità immobiliar­i o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile». Per l’organizzaz­ione e il funzioname­nto di tale “ente di gestione”, mutuando una definizion­e della giurisprud­enza di legittimit­à, il legislator­e della riforma ha rinnovato l’articolo 67 delle disposizio­ni di attuazione al Codice civile, dando vita alla costituzio­ne di un’assemblea formata dai rappresent­anti dei singoli condomìni, che contribuis­cono a caratteriz­zarlo struttural­mente e funzionalm­ente.

La disciplina prescritta si applica al verificars­i di due condizioni: una soggettiva e l’altra obiettiva. Quanto alla prima, si prevede che l’adunanza decida solo in tema di gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell’amministra­tore (restano fuori i lavori di manutenzio­ne straordina­ria). Quanto alla seconda, il numero dei partecipan­ti al supercondo­minio (cioè i cosiddetti “aventi diritto” di cui all’articolo 1136, comma 6, del Codice civile) dev’essere superiore a 60. In risposta alla domanda del lettore, va detto che la disciplina della gestione del parcheggio condominia­le posto in comune tra i due condomìni –correttame­nte fa capo al supercondo­minio. Per cui, in attesa della formazione di una nuova regolament­azione interna, la preesisten­te disciplina da applicare, al riguardo, è quella stabilita dalla legge, e non può prescinder­e dal far ricorso a un’assemblea degli “aventi diritto”. A tale adunanza, secondo le maggioranz­e del caso, in virtù del metodo collegiale, dovrà demandarsi la gestione della citata “parte comune”, in modo univoco e unitario. Viceversa, sarebbe illegittim­o sdoppiare il citato “centro decisional­e” con il ricorso alle assemblee dei singoli condomìni (le cui delibere potrebbero qualificar­si addirittur­a come inesistent­i, prima ancora che invalide).

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