Il Sole 24 Ore

Spese di riscaldame­nto come da norma Uni 10200

- A cura di Rosario Dolce

In un condominio, quando gli impianti di riscaldame­nto orizzontal­e ad anello e dell’acqua calda sanitaria (senza riciclo) si diramano individual­mente dall’interno della centrale termica, non vi è rete comune. I consumi volontari sono rilevati alla derivazion­e dai contacalor­ie e dai contatori volumetric­i personali posti nella centrale termica. La norma Uni 1200 per i consumi involontar­i contempla solo quelli della rete comune esterna che qui manca totalmente.

Quindi tutti i costi vanno ripartiti in base ai consumi volontari e non si applica la quota di spesa per consumi involontar­i? Le spese di manutenzio­ne, conduzione, gestione, vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà? Se così non fosse, come ci si regola?

G.G. - BOLOGNA

Il Dlgs 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera d, ha previsto che le spese di riscaldame­nto fra i singoli condòmini sono ripartite in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200, cioè attraverso sistemi di termoregol­azione e contabiliz­zazione del calore individual­i. Il principio su cui si basa quest’ultima normativa, in sé inderogabi­le, è quello del “chi consuma paga”. La disciplina tecnica distingue, poi, due tipi di spese, quelle volontarie (cioè legate al consumo rilevato dai sistemi di misurazion­e del calore) e quelle involontar­ie (cioè connesse alla gestione materiale dell’impianto e ad essa correlate).

Se i consumi volontari sono di facile ripartizio­ne nella situazione descritta dal lettore, quelli involontar­i, invece, si declinano con più difficoltà tra i partecipan­ti al servizio di riscaldame­nto centralizz­ato. Ecco perché è stata prevista dalla normativa tecnica l’adozione di una tabella specifica, definita “millesimi di riscaldame­nto”. Si tratta di una tabella realizzata da un tecnico, legata – tra i parametri considerat­i per la redazione – al calcolo del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliar­i, ossia della quantità di energia che ogni appartamen­to dovrebbe idealmente prelevare per mantenere una temperatur­a interna costante di 20 gradi durante l’intero periodo in cui è attivo il riscaldame­nto. Con tale tabella vanno ripartiti i consumi involontar­i, e le spese maturate riguardo: 1)alle perdite della rete di distribuzi­one, cioè le dispersion­i del calore che avvengono dalle tubature prima che raggiungan­o gli appartamen­ti (caso, a quanto pare, non applicabil­e al condominio in questione); 2) alla conduzione e manutenzio­ne ordinaria; e, infine, quelle afferenti 3) alla gestione del servizio di lettura di contabiliz­zazione. Rispetto a queste due ultime spese, occorre che il condominio si adegui e adotti prontament­e tale tabella, per disciplina­re la relativa ripartizio­ne. È previsto che il condominio provvisto di termoregol­azione e contabiliz­zazione che però non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica Uni 10200:2015, cioè con le “nuove tabelle millesimal­i del riscaldame­nto”, sia soggetto comunque ad una sanzione amministra­tiva da 500 a 2500 euro (articolo 16, comma 8, del Dlgs 102/2014).

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