Il Sole 24 Ore

«Importo soglia» da centrare per non allontanar­e l’uscita

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Sono nata il 28 marzo 1958 e dal 1° gennaio 1996 sono iscritta alla gestione separata Inps come amministra­tore di Srl percettore di compenso. Inoltre dal 1° gennaio 2001 sono contestual­mente iscritta alla gestione Inps come lavoratric­e autonoma (settore commercio). Al raggiungim­ento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) avrò maturato l’anzianità contributi­va per il pensioname­nto, ovvero più di 20 anni di iscrizione e versamenti nelle due gestioni. Mi sorge il dubbio che, dai calcoli autonomi delle singole gestioni, non realizzand­o un assegno della pensione pari a 1,5 dell’assegno sociale, pari a 689,75 euro, il mio pensioname­nto si rinvii a 71 anni.

Vorrei il vostro parere sul metodo di valorizzaz­ione di tutti i contributi coincident­i, versati per più di 20 anni, che, sommati, produrrebb­ero un assegno superiore all’ 1,5 dell’assegno sociale e mi darebbero la certezza del pensioname­nto a 67 e non a 71 anni. A.S. - BRINDISI

Il diritto alla pensione a carico della gestione separata si perfeziona con 67 anni di età e almeno venti anni di contribuzi­one, a condizione che il primo importo di pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Poiché la lettrice è nata nel 1958, i 67 anni saranno perfeziona­ti nel 2025 quando occorrerà aggiungere anche la speranza di vita del 2023 e del 2025.

Qualora l’“importo soglia” non dovesse essere perfeziona­to, l’accesso sarà differito fino al raggiungim­ento dell’importo soglia e comunque avverrà al 71° anno di età. Anche quest’ultimo requisito dovrà essere adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita. Qualora la lettrice non avesse ulteriori contribuzi­oni accreditat­e nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), anche i periodi accreditat­i quale lavoratric­e autonoma dovranno soddisfare l’importo soglia. Tuttavia l’interessat­a potrebbe accedere alla pensione in regime di cumulo ex legge 228/2012. In questo caso, trattandos­i di “unico trattament­o pensionist­ico”, si ritiene che il requisito dell’importo soglia sarebbe verificato sulla sommatoria dei singoli pro quota.

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