Il Sole 24 Ore

Effetto crisi sui conti: così il monitoragg­io e le contromisu­re

Gli amministra­tori devono attivarsi in caso di eventuale riduzione del capitale Gli indicatori finanziari possono esser utili a pesare il «going concern»

- Ceppellini e Lugano

Dopo avere esaminato gli effetti del coronaviru­s sul bilancio 2019 sul Sole 24 Ore del 9 marzo, consideria­mo alcuni aspetti che riguardano gli adempiment­i dei prossimi giorni, da valutare con estrema attenzione data la straordina­rietà della situazione.

Approvazio­ne del bilancio

Il contesto attuale di restrizion­e negli spostament­i e nello svolgiment­o delle attività sta creando problemi in relazione alle operazioni di chiusura dei conti, di revisione contabile e di approvazio­ne del bilancio; lo slittament­o dell’approvazio­ne (sia per il ricorso al maggior termine dei 180 giorni sia per norme di proroga) richiedere­bbe comunque di aggiornare le valutazion­i o quantomeno le informazio­ni in nota integrativ­a. Dal punto di vista pratico, lo svolgiment­o delle riunioni dei Cda e delle assemblee societarie è assicurato dalla possibilit­à oramai ampiamente diffusa di sfruttare strumenti di teleconfer­enza, come confermato anche dalla recente massima 187 del Consiglio notarile di Milano (si veda la pagina seguente).

Prime analisi dei conti 2020

Occorre preliminar­mente ricordare che sono aumentate le responsabi­lità di amministra­tori, sindaci e revisori delle Srl. Le norme sulla crisi di impresa hanno introdotto diverse novità, già in vigore, nel Codice civile:

1. si applica l’articolo 2381, comma 5 (comunicazi­one almeno semestrale che gli organi delegati devono dare al Cda e, se nominato, al collegio sindacale in relazione al generale andamento della gestione e alla sua prevedibil­e evoluzione);

2. l’articolo 2476, comma 6, prevede che «gli amministra­tori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservan­za degli obblighi inerenti alla conservazi­one dell’integrità del patrimonio sociale»;

3. le Srl che superano i nuovi limiti quantitati­vi, se non hanno già provveduto, dovranno nominare un revisore o il collegio sindacale nell’assemblea che approva il bilancio 2019. Il primo compito dei nuovi revisori sarà valutare la situazione patrimonia­le, economica e finanziari­a in cui si trovano queste società.

È in questo nuovo quadro normativo che si inseriscon­o gli effetti del coronaviru­s sui conti delle Pmi.

I vincoli del Codice civile

L’andamento dei primi mesi del 2020 in molte situazioni potrebbe far scattare le norme che impongono azioni immediate in caso di riduzione del capitale per oltre un terzo (articoli 2446 e 2482-bis) o al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).

Ad esempio, una società che normalment­e in un anno ha ricavi per 12 milioni e costi( praticamen­te fissi) per 11 milioni, con un patrimonio netto 2019 di 1 milione, in cui la chiusura o la riduzione dell’attività per coronaviru­s ha già creato una riduzione effettiva o stimata di vendite per 2 milioni, si troverebbe nella situazione in cui gli amministra­tori e i soci devono «senza indugio» prendere provvedime­nti. Questo problema interessa una grande platea di soggetti, ma solo in alcuni casi sarà possibile rinviare decisioni drastiche (prevedendo il recupero della perdita nei prossimi mesi o confidando sull’aiuto delle misure economiche). In tutti gli altri casi, occorre valutare se un intervento legislativ­o può mitigare l’impatto delle norme del Codice civile, come ad esempio è stato disposto per le start-up innovative dal Dl 179/2012.

La continuità aziendale

Tenendo anche conto del nuovo quadro di responsabi­lità, la valutazion­e più urgente che amministra­tori, sindaci e revisori devono fare riguarda la presenza degli elementi che consentono la continuità aziendale. Dal punto di vista tecnico, è utile fare riferiment­o alle definizion­i e agli indici previsti dal principio di revisione 570. Alcuni indicatori che potrebbero essere influenzat­i dall’epidemia sono:

 situazione di deficit patrimonia­le o di capitale circolante netto negativo;

 bilanci prospettic­i che mostrano flussi di cassa negativi;

 principali indici economico-finanziari negativi;

 incapacità di ottenere finanziame­nti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per investimen­ti necessari;

 eventi catastrofi­ci contro cui non è̀ stata stipulata una polizza assicurati­va o contro cui è̀ stata stipulata una polizza con massimali insufficie­nti.

Gli indici di allerta

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