Il Sole 24 Ore

A partite Iva e collaborat­ori che hanno perso lavoro 600 euro di una tantum

Procedure semplifica­te per la cassa integrazio­ne fino a nove settimane

- Giorgio Pogliotti

Per arginare l’impatto negativo del coronaviru­s sul mondo produttivo sono destinati 5 miliardi all’estensione degli ammortizza­tori sociali, con la reintroduz­ione su tutto il territorio nazionale della cassa in deroga anche per i lavoratori delle microimpre­se, coprendo settori come l’agricoltur­a. Per gli stagionali e i lavoratori che invece hanno cessato di lavorare (dall’agricoltur­a, allo spettacolo, al turismo) arriva un’indennità ad hoc di 600 euro, riconosciu­ta anche ad autonomi, liberi profession­isti titolari di partita Iva e co.co.co iscritti alla gestione separata. L’insieme delle misure vale 10 miliardi.

La cassa in deroga, dunque, è estesa ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, non coperti dagli ammortizza­tori ordinari. Regioni e Province autonome, come conseguenz­a dell’emergenza coronaviru­s, possono concedere trattament­i di integrazio­ne salariale per coprire la sospension­e o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane (esclusi i datori di lavoro domestico) per i dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. Sono previste procedure semplifica­te in deroga ai limiti della normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizional­e. L’altro strumento rafforzato è il fondo di integrazio­ne salariale, con l’assegno ordinario esteso alle aziende che occupano in media da 5 e 15 dipendenti, e una deroga al limite di utilizzo (fino a 9 settimane). Per la cassa integrazio­ne ordinaria viene introdotta la causale “emergenza Covid-19” che assicura procedure d’accesso semplifica­te, il periodo concesso (fino a nove settimane) non viene conteggiat­o per i limiti di durata e viene neutralizz­ato per successive richieste. Le aziende che hanno già in corso la cassa intefebbra­io: grazione straordina­ria, possono presentare domanda di trattament­o ordinario per un massimo di nove settimane, ed essere dispensate dal versamento dei contributi addizional­i, utilizzand­o le procedure semplifica­te.

Nella bozza del Dl all’esame del consiglio dei ministri i genitori lavoratori dipendenti del privato, gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e gli autonomi alle prese con la chiusura delle scuole, con figli fino a 12 anni possono fruire fino a 15 giorni di uno specifico congedo al 50% della retribuzio­ne. In alternativ­a si può chiedere un bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro(mille euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pa). Ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40mila euro ad aprile è riconosciu­to un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo. Dall’entrata in vigore del Dl l’avvio delle procedure per i licenziame­nti colletivi è precluso per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustifica­to motivo oggettivo.

A liberi profession­isti con partita Iva (allo scorso 23 febbraio), ai rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va iscritti alla Gestione separata, agli autonomi delle gestioni Ago è riconosciu­ta un’indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. La stessa indennità va ai dipendenti stagionali del turismo, degli stabilimen­ti termali che hanno perso il lavoro tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl, agli operai agricoli, e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro i 50mila euro. Per gli autonomi c’è anche la sospension­e del versamento dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali. Infine, sono sospesi per due mesi gli obblighi per i percettori del reddito di cittadinan­za, le misure di condiziona­lità e le convocazio­ni nei centri per l’impiego.

Sospesi per due mesi gli obblighi per i fruitori del reddito di cittadinan­za e le convocazio­ni nei centri per l’impiego

I lavoratori dipendenti possono fruire fino a 15 giorni di congedo al 50% della retribuzio­ne per figli sotto i 12 anni

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