Il Sole 24 Ore

Tribunali chiusi fino al 15 aprile. Per le società assemblee fino a luglio

Ai giudici onorari sostegno al reddito di 700 euro al mese per tre mesi Nel penale più spazio alle notifiche digitali e stop anche alla prescrizio­ne

- Dragoni e Negri

Rinvio delle udienze fino al prossimo 15 aprile, con contestual­e sospension­e dei termini e applicazio­ne a tutti i procedimen­ti civili e penali pendenti. Sostegno economico ai giudici onorari, blocco delle notifiche tributarie in primo grado. La bozza di decreto legge aggiorna e modifica il pacchetto di misure, approvato da poco più di una settimana, per garantire l’amministra­zione della giustizia nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Così, preso atto dell’aggravarsi della situazione, il termine di rinvio-sospension­e è prorogato dal 22 marzo al 15 aprile; di conseguenz­a passa al 16 aprile il giorno dal quale i capi degli uffici giudiziari potranno adottare misure per evitare l’affollamen­to degli uffici (misure che possono andare da limitazion­i degli orari di apertura sino al rinvio delle udienze).

Tra i chiariment­i, quello iniziale è sul perimetro applicativ­o della sospension­e, dove ora il riferiment­o ai «procedimen­ti civili e penali», estende la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente che la sospension­e si riferisce a tutti i procedimen­ti civili e penali e non solo ai procedimen­ti in cui è stato disposto un rinvio di udienza; dall’altro lato, considerat­a la straordina­ria emergenza sulla funzionali­tà degli uffici, è dilatata la sospension­e oltre i confini della “pendenza” del procedimen­to.

In questi primi giorni, si sottolinea nella relazione, erano infatti emersi dubbi interpreta­tivi e prassi applicativ­e che aggirano l’obiettivo dello stop, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processual­i per ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscon­o il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizz­are ogni effetto negativo che il massiccio differimen­to delle attività processual­i avrebbe potuto produrre sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processual­i, dall’altro.

Con riguardo al riferiment­o alla «pendenza» dei giudizi, che aveva provocato il dubbio sull’estensione della sospension­e al termine per proporre impugnazio­ne delle sentenze, si è ritenuto di eliminare il riferiment­o alla pendenza dei procedimen­ti, in maniera tale da eliminare ogni motivo di dubbio e, nello stesso tempo, di estendere gli effetti della sospension­e anche agli atti introdutti­vi del giudizio, quando ne è previsto un termine. Chiarita poi anche la fattispeci­e del calcolo dei termini “a ritroso”.

Il penale

Nel penale viene, per il medesimo periodo di tempo, deciso anche il blocco del decorso della prescrizio­ne. Stabilita ancora la sospension­e dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del Codice di procedura penale (obbligo di presentazi­one alla polizia giudiziari­a e allontanam­ento dalla casa familiare, per esempio), per il tempo in cui il procedimen­to è rinviato, analogamen­te a quanto già disposto per i termini di durata della custodia cautelare.

Sempre nel penale, la bozza di decreto introduce poi deroghe al sistema delle notificazi­oni e delle comunicazi­oni attualment­e previsto, per consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazion­e di affari penali non urgenti e l’adozione di una serie di misure emergenzia­li, di comunicare velocement­e e senza la necessità di impegno degli organi notificato­ri i provvedime­nti destinati alla comunicazi­one alle parti processual­i delle date delle udienze fissate per effetto del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento che deriva dai provvedime­nti di urgenza. In questo senso, si prevede l’utilizzo del sistema di notificazi­oni e comunicazi­oni telematich­e come modalità di partecipaz­ione ordinaria.

Tributario e e giudici onorari

Intervento poi sui giudizi tributari, oltre che misure specifiche per Tar e Consiglio di Stato. Sospesi infatti fino al 15 aprile i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle commission­i tributarie e quello di 90 giorni previsto per la mediazione nelle liti fiscali di valore più basso.

Infine, tenendo conto della situazione di blocco sostanzial­e dell’attività giudiziari­a ordinaria, la bozza di decreto legge introduce un contributo di 700 euro al mese, per 3 mesi, per i magistrati onorari in servizio, cercando comunque di tenere comunque ferma la regola che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo. In questa prospettiv­a allora, il contributo è in sostanza allineato a quello previsto per sostenere il reddito dei lavoratori autonomi.

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