Regole contro il contagio per aggiornare la valutazione dei rischi
L’accordo tra Governo e parti sociali consente di misurare la temperatura
I datori di lavoro devono inserire nel Dvr le misure di prevenzione del contagio
L’emergenza legata alla diffusione del coronavirus sta condizionando pesantemente l’operatività delle aziende italiane che si trovano a fronteggiare – fra le altre cose – la corretta gestione del personale e degli accessi di soggetti terzi negli stabilimenti, negli uffici o nelle sedi delle imprese.
Tragli adempimenti da considerare ci sono l’ aggiornamento del documento di valutazione deir ischi( Dvr)olap re disposizione di adeguateprocedure per ridurre al minimo il rischio di contagio dei lavoratori. È comunque chiaro che tutti i dato ridi lavoro devono adottare misure preventive e di formazione del personale.Misure che comunque, in un luogo di lavoro, non sono dissimili da quelle adottatene i confronti del resto della popolazione e che son ostate sostanzialmente condivise nel protocollo sottoscrittosabato fra Governo e parti sociali. Trale novità più rilevanti contenutenell’accordo c’ è la possibilità di misurare la temperatura corporea del lavoratore, al quale potrà essere inibito l’ingresso sul posto di lavoro se è superiore a 37,5°.
I fattori di rischio
Il datore di lavoro deve analizzare tutti i fattori di pericolo per aggiornare periodicamente il Dvr, come previsto dall’ articolo 28 del Dlgs81/2008,inst retta collaborazione con il medico competente. In questo caso più che mai, il medico deve anche considerare le condizioni di salute riscontrate a carico dei singoli lavoratori in sede di visita di idoneità alla mansione: si pensi ad esempio alla presenza sul postodilavo rodi una persona conp articolari patologie chela rendono più vulnerabile agli effetti del virus.
Il contenuto dell’ aggiornamento o che cosa debbano prevedere le procedure è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, male disposizioni contenutenei provvedimenti emanati dalle autorità pubbliche in queste settimane sono una base di lavoro utile. Anche sul posto di lavoro, dunque, bisognerà attuare le misure di distanziamento sociale (ove non sia possibile, obbligo di usare le mascherine di protezione, come previsto nel protocollo), il posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabilie provvedere perché i lavorato riabbiano a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
Oltre a ciò, il Dpcm dell’11 marzo 2020, espressamente raccomanda che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio: laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si usino dispositivi di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Contatti con il pubblico
Una particolare attenzione deve essere prestata poi ai lavoratori che hanno contatto con il pubblico. Per questi lavoratori il ministero della Salute, con la circolare 3190 del 3 febbraio 2020, ha precisato che si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Fanno eccezione gli operatori sanitari, per i quali si dovrà curare l’attuazione di quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico già effettuata e aggiornarla, se necessario, integrando tali misure di prevenzione e distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree, a seconda tipo di pazienti che accedono alla struttura sanitaria, al tipo di procedura terapeutica effettuata e il tipo di dispositivo di protezione individuale prescritto per ogni singola situazione. Tutto questo in conformità a quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute 5443/2020, che contiene precise indicazioni procedurali per trattare i pazienti in sicurezza da parte del personale sanitario.
L’aggiornamento dei modelli 231
Bisogna ricordare, infine, due ulteriori aspetti non secondari:
attenzioni simili devono essere prestate dal datore di lavoro a tutto il personale che si reca presso altre aziende per eseguire lavori in appalto (si pensi a pulizie o manutenzioni), per i quali sarà indispensabile l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi interferenziali (e il protocollo Governo-parti sociali dedica un capitolo alle modalità di accesso in azienda dei fornitori esterni), che dovrà contenere le procedure necessarie a evitare che la presenza di lavoratori di diverse aziende possa portare a incrementare le occasioni di contagio;
tutte le nuove procedure adottate devono essere trasfuse e considerate anche nell’ambito dei modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001, posto che i reati di lesioni gravi o gravissime e omicidio colposo commesso con violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono reato presupposto per l’ applicazione delle sanzioni amministrative in chiave 231.