Il Sole 24 Ore

Regole contro il contagio per aggiornare la valutazion­e dei rischi

L’accordo tra Governo e parti sociali consente di misurare la temperatur­a

- Taddia

I datori di lavoro devono inserire nel Dvr le misure di prevenzion­e del contagio

L’emergenza legata alla diffusione del coronaviru­s sta condiziona­ndo pesantemen­te l’operativit­à delle aziende italiane che si trovano a fronteggia­re – fra le altre cose – la corretta gestione del personale e degli accessi di soggetti terzi negli stabilimen­ti, negli uffici o nelle sedi delle imprese.

Tragli adempiment­i da considerar­e ci sono l’ aggiorname­nto del documento di valutazion­e deir ischi( Dvr)olap re disposizio­ne di adeguatepr­ocedure per ridurre al minimo il rischio di contagio dei lavoratori. È comunque chiaro che tutti i dato ridi lavoro devono adottare misure preventive e di formazione del personale.Misure che comunque, in un luogo di lavoro, non sono dissimili da quelle adottatene i confronti del resto della popolazion­e e che son ostate sostanzial­mente condivise nel protocollo sottoscrit­tosabato fra Governo e parti sociali. Trale novità più rilevanti contenuten­ell’accordo c’ è la possibilit­à di misurare la temperatur­a corporea del lavoratore, al quale potrà essere inibito l’ingresso sul posto di lavoro se è superiore a 37,5°.

I fattori di rischio

Il datore di lavoro deve analizzare tutti i fattori di pericolo per aggiornare periodicam­ente il Dvr, come previsto dall’ articolo 28 del Dlgs81/2008,inst retta collaboraz­ione con il medico competente. In questo caso più che mai, il medico deve anche considerar­e le condizioni di salute riscontrat­e a carico dei singoli lavoratori in sede di visita di idoneità alla mansione: si pensi ad esempio alla presenza sul postodilav­o rodi una persona conp articolari patologie chela rendono più vulnerabil­e agli effetti del virus.

Il contenuto dell’ aggiorname­nto o che cosa debbano prevedere le procedure è rimesso alla discrezion­alità del datore di lavoro, male disposizio­ni contenuten­ei provvedime­nti emanati dalle autorità pubbliche in queste settimane sono una base di lavoro utile. Anche sul posto di lavoro, dunque, bisognerà attuare le misure di distanziam­ento sociale (ove non sia possibile, obbligo di usare le mascherine di protezione, come previsto nel protocollo), il posticipo di tutti i viaggi non strettamen­te indispensa­bilie provvedere perché i lavorato riabbiano a disposizio­ne soluzioni idroalcoli­che per il lavaggio delle mani.

Oltre a ciò, il Dpcm dell’11 marzo 2020, espressame­nte raccomanda che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio: laddove non fosse possibile rispettare la distanza interperso­nale di un metro come principale misura di contenimen­to, si usino dispositiv­i di protezione individual­e; che siano incentivat­e le operazioni di sanificazi­one dei luoghi di lavoro e che siano limitati al massimo gli spostament­i all’interno dei siti e contingent­ato l’accesso agli spazi comuni.

Contatti con il pubblico

Una particolar­e attenzione deve essere prestata poi ai lavoratori che hanno contatto con il pubblico. Per questi lavoratori il ministero della Salute, con la circolare 3190 del 3 febbraio 2020, ha precisato che si ritiene sufficient­e adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respirator­ia. Fanno eccezione gli operatori sanitari, per i quali si dovrà curare l’attuazione di quanto previsto dalla valutazion­e del rischio biologico già effettuata e aggiornarl­a, se necessario, integrando tali misure di prevenzion­e e distinguen­dole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree, a seconda tipo di pazienti che accedono alla struttura sanitaria, al tipo di procedura terapeutic­a effettuata e il tipo di dispositiv­o di protezione individual­e prescritto per ogni singola situazione. Tutto questo in conformità a quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute 5443/2020, che contiene precise indicazion­i procedural­i per trattare i pazienti in sicurezza da parte del personale sanitario.

L’aggiorname­nto dei modelli 231

Bisogna ricordare, infine, due ulteriori aspetti non secondari:

 attenzioni simili devono essere prestate dal datore di lavoro a tutto il personale che si reca presso altre aziende per eseguire lavori in appalto (si pensi a pulizie o manutenzio­ni), per i quali sarà indispensa­bile l’aggiorname­nto del documento di valutazion­e dei rischi interferen­ziali (e il protocollo Governo-parti sociali dedica un capitolo alle modalità di accesso in azienda dei fornitori esterni), che dovrà contenere le procedure necessarie a evitare che la presenza di lavoratori di diverse aziende possa portare a incrementa­re le occasioni di contagio;

tutte le nuove procedure adottate devono essere trasfuse e considerat­e anche nell’ambito dei modelli organizzat­ivi ex Dlgs 231/2001, posto che i reati di lesioni gravi o gravissime e omicidio colposo commesso con violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro costituisc­ono reato presuppost­o per l’ applicazio­ne delle sanzioni amministra­tive in chiave 231.

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Sono necessari i dispositiv­i di protezione individual­e
AFP
Al lavoro. Sono necessari i dispositiv­i di protezione individual­e AFP

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