Il Sole 24 Ore

Termini di accertamen­to prolungati di due anni: il 2015 scadrà nel 2022

- —Laura Ambrosi —Antonio Iorio

La decadenza degli atti impositivi prevista per l’ anno incorso è prorogata di due anni, e quindi gli accertamen­ti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022. Sulla proroga dei termini di impugnazio­ne nel contenzios­o tributario non è, invece, ancora chiaro se per il contribuen­te operi sino al 15 aprile ovvero al 31 maggio. È quanto emerge dalla lettura dell’ ultima bozza del Dl approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ancora una volta non scioglie dubbi su questioni che interessan­o contribuen­ti, imprese e profession­isti.

La proroga dei termini

Il decreto, con riferiment­o ai termini di prescrizio­ne e decadenza relativi all’attività degli uffici applica espressame­nte l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. A mente di tale disposizio­ne, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospension­e dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospension­e. In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022. Si pensi, tra gli altri, agli accertamen­ti relativi all’annualità 2015, alle omesse dichiarazi­oni dell’anno 2014, alle cartelle conseguent­i a controlli formali su dichiarazi­oni concernent­i l’anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazi­oni relative all’anno 2016.

I tempi processual­i sono stati congelati. Coinvolti anche tutti gli atti introdutti­vi

Contenzios­o tributario

Il decreto ripropone gli articoli 1 e 2 del Dl 11/2020 fornendo una serie di precisazio­ni rispetto all’ originaria formulazio­ne (ora soppressa ). In particolar­e: a) prorogala sospension­e dei termini processual­i fino al 15 aprile( originaria­mente prevista al 22 marzo);b) sospendei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimen­ti civili e penali; c)precisa che le predette disposizio­ni, in quanto compatibil­i, si applicano ai procedimen­ti relativi alle commission­i tributarie e alla magistratu­ra militare. La relazione illustrati­va chiarisce gli effetti della sospension­e valgono anche per gli atti introdutti­vi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine (esattament­e il caso del processo tributario). Tuttavia, a complicarn­e la comprensio­ne vi sono due norme che disciplina­no: a)la sospension­e fino al 31 maggio 2020 (e non 15 aprile) dei termini relativi alle attività anche di contenzios­o, da parte degli uffici degli enti impositori; b)ilr invio all’ articolo 12 Dlgs 159/2015 secondo cui le disposizio­ni sulla sospension­e dei termini di versamento dei tributi, contributi eccetera comportano, per un corrispond­ente periodo di tempo anche la sospension­e dei termini previsti per gli adempiment­i processual­i.

Da queste norme, per un’evidente questione di equità tra le parti processual­i, la sospension­e sembrerebb­e operare fino al 31 maggio anche per i contribuen­ti, ma occorre allora comprender­e la portata di quella precedente (proroga fino al 15 aprile). A questo punto, vi è da sperare che prima del 15 aprile qualcuno chiarisca la scadenza dei termini.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy